Il provvedimento riguarda più che altro il contrasto alle frodi nell’auto. E per gli intermediari…
Dopo otto ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì scorso il Decreto cosiddetto Cresci Italia relativo alle liberalizzazioni. Ecco, in sintesi, le novità per quanto concerne il settore assicurativo. Nei prossimi giorni, Intermedia Channel sentirà il parere di alcuni esperti in merito agli effetti che questo provvedimento legislativo avrà sul mercato assicurativo.
EFFICIENZA PRODUTTIVA DEL RISARCIMENTO DIRETTO E RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (Art. 30). In sostanza viene abolita la procedura del risarcimento diretto del danno subìto dal conducente non responsabile. Inoltre, «i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi». Per quanto riguarda i risarcimenti per equivalente, viene concessa alle compagnie la facoltà di «offrire nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%».
REPRESSIONE DELLE FRODI (Art. 31). Le compagnie assicurative sono obbligate ogni anno a trasmettere all’Isvap una relazione contenente «informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi». L’Isvap eserciterà i poteri di vigilanza allo scopo di «assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri». Le compagnie sono tenute a fare anche una stima circa la «riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta».
CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE DEI CONTRASSEGNI RELATIVI AI CONTRATTI RC AUTO (Art. 32). Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sarà emanato un regolamento che definirà le modalità per la «progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada». Il processo di dematerializzazione dovrà concludersi entro due anni dall’emanazione del regolamento. Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informerà direttamente i proprietari dei veicoli sprovvisti di contrassegno (segnalati da uno specifico elenco, messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture) circa le conseguenze previste a loro carico. Saranno utilizzati per la rilevazione della eventuale violazione anche sistemi di vigilanza fotografica.
ISPEZIONE DEL VEICOLO, SCATOLA NERA, ATTESTATO DI RISCHIO, LIQUIDAZIONE DEI DANNI (Art. 33). Le compagnie possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di «sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto». In questo caso sono previsti sconti sulla polizza. Condizione valida anche nella misura in cui l’assicurato «acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti. I costi sono a carico delle compagnie». Per quanto riguarda l’attestato di rischio (la cui consegna può avvenire anche per via telematica), dovrà comprendere la «specificazione della tipologia del danno liquidato». Maggiori controlli vengono poi esercitati nell’iter relativo alla liquidazione dei danni in seguito a sinistri.
SANZIONI PER FRODI NELL’ATTESTAZIONE DELLE INVALIDITA’ DERIVANTI DA INCIDENTI (Art. 34). Aumentano le sanzioni anche per chi, come per esempio i periti, accerta e stima falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico delle compagnie.
OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE RC AUTO (Art. 35). «Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet». Il decreto precisa che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni suddette è praticamente nullo. Non solo. Se non si adempie all’obbligo di comunicare al cliente l’offerta di altre compagnie si incorre all’irrogazione da parte dell’Isvap (a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente) di una ammenda compresa fra 50.000 euro e 100.000 euro.
Fabio Sgroi –
Direttore Intermedia Channel