Opinione della Settimana

Liberalizzazioni: risarcimento diretto assicurazioni più ampio

Sulle assicurazioni il dl liberalizzazioni sopprime il secondo periodo dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, eliminando la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile; b) modifica talune disposizioni del codice delle assicurazioni private, introducendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto; c) riduce del 30% l’ammontare del risarcimento per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia, in relazione alle riparazioni eseguite, fatte di validita’ non inferiore a due anni.

Sulla repressione delle frodi la disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l’organo di controllo in grado di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell’ottica di contrasto alle frodi. Ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni. Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore.

Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti. L’articolo interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l’obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un’invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell’art. 55-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. Auto. L’articolo vieta alle compagnie assicurative la distribuzione dei prodotti o servizi ai clienti finali, disponendo, nel contempo, che i distributori offrano ai clienti prodotti e servizi assicurativi di piu’ compagnie. Previste sanzioni per le compagnie assicurative che limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà dell’agente nell’offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.

Fonte: AGI (Articolo originale)

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