A parlare di polizze assicurative per le opere pubbliche ci pensa l’art. 129 (Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici) del Codice degli appalti, unitamente alle seguenti modifiche avvenute attraverso Decreti Legislativi successivi.
L’art. 129 afferma che, fermo restando quanto predisposto con gli articoli 75 e 113, l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza obbligatoria che serva a rendere indenni dai rischi di esecuzioni le ditte appaltanti.
In questo modo, si copriranno tutti gli eventuali danni che dovessero essere causati da qualunque tipo di circostanza, eccezion fatta per quelli che dovessero derivare da eventuali errori di progettazione, da insufficiente progettazione o da cause di forza maggiore.
Inoltre, si prevederà anche una garanzia di responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terze parti, fino al momento in cui avverrà il collaudo provvisorio con conseguente emissione del relativo certificato.
Per tutti quei lavori il cui importo sia superiore all’ammontare stabilito tramite decreto del Ministero per le infrastrutture e trasporti, la ditta esecutrice sarà obbligata a stipulare, inoltre, una polizza assicurativa indennitaria decennale, con decorrenza dalla data in cui verrà emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione.
Inoltre, si dovrà obbligatoriamente provvedere a sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terze parti di identica durata, in modo che si sia tutelati da eventuali rischi di rovina parziale o totale dell’opera, rischi che possono essere legati a gravi difetti costruttivi.
Ancora, al comma 3 dell’articolo si affronta la questione economica relativa ad appalti di una certa importanza. Infatti, per lavori di importo superiore a 100 milioni di euro si dovrà provvedere ad un sistema di garanzia globale di esecuzione dell’appalto pubblico. Il comma è stato modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008.
Altre leggi correlate all’argomento lavori pubblici e coperture assicurative sono l’art. 30, commi 3, 4, 7-bis e la legge n. 109/1994.
Diversi possono essere poi i quesiti relativi all’uso di queste polizze assicurative o al modo in cui esse operano.
Ad esempio, in determinate circostanze, potrebbe essere interessante riuscire a capire se è necessaria l’assicurazione obbligatoria anche per lavori su beni storici e artistici, oppure può bastare la cosiddetta “assicurazione chiodo a chiodo”, che serve alla tutela esclusiva dei beni oggetto del restauro.
Una buona soluzione, in merito, è data dalla prassi interpretative che intende la polizza obbligatoria esplicitata attraverso la citazione dell’art. 129 d.lgs. 163/06 inerente in esclusiva ai beni immobili. Pertanto, nel caso in cui si dovesse provvedere al restauro di beni mobili, dovrebbe essere sufficiente una copertura assicurativa specifica per gli oggetti in questione.
Interessante sottolineare che, in merito a tale questione, è stato lo stesso Ministero delle Infrastrutture ad esprimersi, offrendo un’interpretazione univoca del testo di legge.
Ricordiamo, comunque, che nel caso di opere pubbliche l’appaltatore rimane, comunque, l’unico a dover rispondere dei danni eventualmente causati durante l’esecuzione del contratto, in virtù anche dell’autonomia con cui ha diritto di svolgere il lavoro appaltato.
Ecco quindi che l’obbligo di legge, in realtà, non fa altro che fotografare una situazione esistente rispetto alla quale diventa necessario possedere una polizza assicurativa specifica.
Fonte: GDOweb.it (Articolo originale)