Opinione della Settimana

Polizze assicurative, dal 21 dicembre 2012 si applicherà la unisex rule

La Commissione europea, a fine dicembre 2011, ha pubblicato le proprie linee guida (C-2011/9497) sull’applicazione della sentenza della CGCE nel caso C.236/2009 nota anche come sentenza Gender.

La prima linea guida prevede l’applicazione dal 21 dicembre 2012 della unisex rule, contenuta nell’art. 5 della direttiva 2004/113/CE, a tutti i nuovi contratti senza alcuna eccezione con riferimento al calcolo dei premi e delle condizioni di contratto.

Il riferimento è in particolare ad alcune tipologie di contratti di assicurazione, per i quali l’uso di modelli di genere, ha una importante rilevanza. Si pensi alle polizze vita, alle polizze malattia e spese mediche, alle polizze r.c.a.

La logica di un periodo transitorio dovrà essere interpretata alla luce dei principi di diritto espressi dalla Corte e quindi riferita al fatto che la unisex rule si applicherà solo ai contratti nuovi. Con riferimento al concetto di “nuovi contratti” occorrerà seguire un orientamento uniforme nei differenti stati dell’unione evitando di colpire i diritti costituiti in capo alle parti e le legittime aspettative.

La unisex rule si dovrà applicare ai contratti in cui l’accordo contrattuale è raggiunto dopo il 21 dicembre 2012 anche con riferimento alle modifiche di precedenti contratti; ai contratti in cui l’ultima espressione di consenso necessaria per il perfezionamento del contratto avviene dopo il 21 dicembre 2012.

Non costituirebbero in particolare nuovi contratti:

– l’automatica estensione temporale di contratti preesistenti;

– la modifica di condizioni contrattuali (come il premio) sulla base di parametri predeterminati nel contratto originario;

In base alla seconda linea guida la unisex rule si applica solo ai rapporti individuali. Il fattore di genere potrà allora essere utilizzato a livello di gestione della comunione di rischi, di riassicurazione, di commercializzazione del prodotto.

La terza linea guida, sembra aprire a valutazioni. Si ammette infatti l’uso di altri fattori di rischio discriminanti, con un riferimento anche ai profili di discriminazione di genere indiretta. Si riconosce infatti che, al contrario della discriminazione diretta, la discriminazione indiretta può essere giustificata se lo scopo è legittimo e se i mezzi impiegati per raggiungerlo sono appropriati e necessari.

Si precisa infine che la direttiva riguarda solo le assicurazioni e le pensioni private, volontarie e autonome rispetto a rapporti di lavoro. Queste precisazioni devono però essere lette alla luce dell’impatto che possono avere sull’economia dei rapporti assicurativi.

Oxera, un ente autonomo di consulenza, ha prodotto uno studio sugli effetti dell’applicazione della unisex rule al settore assicurativo.

Il principale effetto riguarda la redistribuzione del premio dai soggetti ad alto rischio a quelli a basso rischio, laddove il fattore di rischio sia stato determinato sulla base di modelli di genere. In base ai dati presi dai differenti stati dell’unione, Oxera propone alcune esemplificazioni quantitative:

– Gli uomini di 65 anni potrebbero vedere una riduzione rispetto alle rendite di pensioni private di circa il 5%o più.

– Le donne di 40 anni dovrebbero vedere un incremento dei premi delle assicurazioni vita di circa il 30 % o più.

– Le donne di 20 anni dovrebbero vedere un incremento dei premi delle polizze r.c.a. di circa l’11% o più.

Si prospettano inoltre altri costi addizionali per gli assicuratori relativi alle modalità operative per attrarre contraenti con bassi fattori di rischio nel tentativo di fronteggiare l’evidente pericolo, che l’applicazione della unisex rule determini meccanismi di selezione avversa che allontanino contraenti con profili bassi di rischio.

Gli assicuratori potrebbero insomma reagire attraverso politiche commerciali volte ad arginare processi di selezione avversa con un evidente incremento dei costi, costi che andrebbero a gravare nuovamente sui consumatori.

Autore: Sara Landini – IPSOA Impresa (Articolo originale)

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