Il sindacato chiede almeno sei mesi di stop alle sanzioni, giudicate spropositate rispetto alla violazione.
Claudio Demozzi (nella foto), presidente dello Sna (Sindacato nazionale agenti), ha richiesto all’Isvap una moratoria nell’applicazione dell’art.34 del decreto liberalizzazioni. Demozzi ha inoltre sottolineato l’evidente sproporzione tra sanzione e violazione. Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata al presidente dell’istituto di vigilanza, Giancarlo Giannini.
Nelle more di conversione in Legge del Decreto “liberalizzazioni”, pubblicato sulla G.U. supplemento ord. 18/L del 24/01/2012, pur nutrendo la speranza che il contenuto di alcune norme possa essere opportunamente emendato e così reso compatibile con le reali necessità del settore, nonché con le disposizioni regolamentari riguardanti gli obblighi professionali in capo agli Agenti di assicurazione italiani;
preso atto dell’immediata entrata in vigore del D.L. ed in particolare dell’art. 34 (“obbligo di confronto delle tariffe RCA”), che stravolge le consuetudini operative della maggior parte degli Intermediari assicurativi, arrecando loro un ulteriore, gravoso onere gestionale (al momento, da nessuno remunerato, anche se sul punto sarà necessario aprire un serio confronto con le Imprese);
considerato che per l’adeguamento tecnologico, operativo ed amministrativo delle Agenzie –indispensabile per garantire il rispetto della norma legislativa introdotta – saranno necessari alcuni mesi ed un’importante opera di formazione, di tutti gli addetti del settore (poiché la norma prevede l’obbligo informativo, esteso ai contenuti contrattuali, oltreché tariffari, delle diverse offerte sottoposte al Cliente);
siamo a richiedere una moratoria nell’applicazione del provvedimento, ed in particolare dell’art. 34 suddetto, pregandovi di voler contribuire a rasserenare la nostra Categoria, garantendo che, per un periodo minimo di almeno sei mesi dall’entrata in vigore, l’Istituto si asterrà dal verificare, in sede di ispezione presso gli Intermediari, l’adempimento alla disposizione normativa o, per lo meno, dall’applicazione della relativa sanzione.
In merito alla sanzione, riteniamo necessario evidenziare l’evidente sproporzione tra l’adempimento richiesto (e relativo eventuale danno arrecato al cliente) e la sanzione prevista (da € 50.000 ad € 100.000). Vi saremo grati qualora, in sede istituzionale, riterrete di segnalare tale violazione del principio di proporzionalità, tra violazione e relativa sanzione, agli estensori del provvedimento legislativo ed alle Autorità politiche che vi interpellassero al riguardo.
Redazione Intermedia Channel
In merito alle assurde sanzioni previste dall’ormai famoso ed inqualificabile Art. 34, penso che l’unica spiegazione plausibile di tali importi sia che l’estensore della norma non si sia ancora accorto che da qualche anno la moneta con corso legale in Italia sia l’Euro, perchè se la sanzione prevista fosse da 50.000 a 100.000 Lire, allora la cosa un senso magari l’avrebbe (senza entrare nel merito della norma, ovviamente!), ma da 50.000 a 100.000 Euro ….. non ho neanche idea di quale delitto preveda una sanzione così pesante!