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ART. 34 DEL DECRETO: IL GAAT SCRIVE ALL’AGCM

Il gruppo agenti di assicurazione Toro giudica criticabile il provvedimento per almeno otto punti di vista. Ecco quali sono…

Il Gruppo agenti di assicurazione Toro (Gaat) ha presentato oggi una formale segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione all’art. 34 del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012, in materia di tutela al consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa. Il gruppo presieduto da Roberto Salvi (nelle foto) ha giudicato “criticabile” questo il provvedimento per almeno otto punti di vista. Eccoli:

1. In via preliminare è bene sottolineare che l’intermediario monomandatario è chiamato con questa norma a prestare una comparazione per lui impossibile in rerum natura. L’Agente monomandatario, infatti, ben conosce i prodotti, le condizioni di polizza tutte e la tariffa dell’impresa che rappresenta. Assai difficilmente, per contro, potrà confrontare utilmente e correttamente le condizioni e la tariffa della polizza che intermedia con prodotti assicurativi che non conosce, dei quali peraltro non ha ricevuto alcuna formazione (obbligatoria invece, secondo i regolamenti ISVAP, per i prodotti di cui ‘intermediario ha mandato).

2. Il raffronto, a parere di chi scrive, risulterebbe ulteriormente difficile considerando che nell’utilizzo di strumenti on-line oggi disponibili sui siti delle Compagnie non risultano essere presenti strumenti di profilazione e di valutazione delle esigenze assicurative del contraente e quindi dell’adeguatezza del prodotto offerto. Ne conseguirebbe dunque il raffronto con un prodotto che, seppur più economico, potrebbe non soddisfare le esigenze assicurative del cliente.

3. L’onere della comparazione imposto all’intermediario dalla norma in tema risulta ulteriormente in contrasto con i criteri che regolano la comparazione tra prodotti, atteso che gli strumenti on-line oggi esistenti sono del tutto inadatti a consentire all’intermediario di correttamente ed esattamente adempiere l’obbligo di cui all’art. 34 cit..

4. Il provvedimento è inefficace rispetto all’ obiettivo del Governo di ridurre i costi della RC auto per i consumatori. E’ risaputo ed evidente che la causa principale dei continui aumenti delle polizze RC auto è da ricondursi all’approccio, non adeguatamente controllato da Istituzioni ed Organi di Vigilanza, che le Compagnie hanno verso il mercato. Se gli artefici sono le Compagnie, non serve moltiplicare le offerte degli “artefici” ma bisogna modificarne i comportamenti. Peraltro se Catricalà le ha multate sa bene che fanno cartello e quindi moltiplicare le offerte non genera concorrenza, né tantomeno riduzioni tariffarie. Inoltre l’obbligo dei tre preventivi rappresenta un ulteriore inutile aggravio burocratico, oltretutto facilmente aggirabile dalle compagnie, che costituisce, in particolare per le Agenzie di piccole dimensioni fortemente presenti nella rete di vendita, un ulteriore impedimento per poter dedicare tempo alla consulenza a favore dell’utente. In sostanza effetti opposti a quelli proposti dal legislatore.

5. Il provvedimento è incoerente rispetto al disegno complessivo del Decreto perché le altre liberalizzazioni riguardano per lo più Categorie che decidono il prezzo dei servizi che vendono (ad esempio Avvocati) e quindi l’abolizione dei prezzi minimi potrebbe generalmente calmierare le tariffe. Gli Intermediari assicurativi invece non hanno potere diretto sulle tariffe.

6. Il provvedimento è ingiusto poiché non esiste alcuna Categoria di lavoratori costretti, gratis ed a proprie spese, a propagandare prodotti e servizi della Concorrenza.

7. Il provvedimento è paradossale in relazione al fatto che dopo aver lavorato nell’informare il cliente “in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative” non ci venga nemmeno riconosciuta la possibilità di collaborazione imprenditoriale tra Agenti.

8. Per quanto riguarda il preventivatore dell’ISVAP, le norme di accettazione del servizio al punto 4 non ne prevedono “l’uso professionale”. Il successivo articolo 5 alla lettera “g” vieta la diffusione dei dati estratti. Il preventivo viene inoltrato per e-mail il giorno dopo, il che genera un dubbio: se diamo sempre l’indirizzo di Agenzia è chiaro l’utilizzo professionale, se diamo quello del cliente gli facciamo arrivare un preventivo dopo la stipula della polizza (anche commercialmente inopportuno). L’art. 6 prevede responsabilità dell’utente per fini non autorizzati del portale.

E’ evidente, per quanto sopra esposto, che l’obbligo di comparazione imposto dall’art. 34 agli Agenti di assicurazione non solo è difficilmente realizzabile ma soprattutto e con ogni probabilità determinerà delle evidenti “storture” nel mercato, agevolando quindi più che la comparazione tra prodotti, la diffusione di informative commerciali sbagliate e in contrasto con la concorrenza corretta e con la tutela del consumatore.

Voglia pertanto l’autorità qui richiamata e investita di verificare l’applicabilità della norma e la sua compatibilità con i principi che ispirano e disciplinano l’attività di concorrenza e di libero mercato.

LETTERA AGLI ISCRITTI – Roberto Salvi, presidente del Gaat, ha anche inviato agli iscritti al gruppo una missiva. Di seguito riportiamo il contenuto.

Cari Colleghi,

è necessario continuare a sensibilizzare quanto più possibile l’opinione pubblica e le Istituzioni. Alla luce delle notizie che pervengono da SNA non possiamo confidare molto sull’opera dell’Esecutivo del Sindacato che continua, nonostante tutto, a sottovalutare l’importanza di questo aspetto nella gestione della problematica, ignorando la forza enorme dell’opinione pubblica. Vengono infatti esaltate ed enfatizzate le ovvie e normali manovre diplomatiche, rinunciando a ricorrere alle vie Sindacali per eccellenza.

Si enfatizza l’ovvio per glissare sugli evidenti flop: la vantata ma mancata presenza di SNA a Ballarò. Le operazioni di diplomazia non supportate da contestuali azioni di mobilitazione non hanno la necessaria forza e credibilità agli occhi degli Interlocutori Istituzionali. La storia della Categoria è ricca di esempi in tal senso e di conseguenti risultati insoddisfacenti. Anziché supplicare di essere ascoltati e scoprire con occhi ingenui e meravigliati che in Democrazia è un diritto per un Sindacato essere ascoltato (sempre fatto anche nel recente passato), bisognerebbe piuttosto agire con determinazione, senza sudditanza nei confronti del “potere”, e con maggiore consapevolezza delle “leve” da usare e che possono realmente incidere sulle decisioni del Ministro competente.

In data odierna come GAAT abbiamo certamente utilizzato una di queste “leve” presentando, in relazione all’art. 34 del Decreto Legge n.°1 del 24 gennaio 2012, l’allegata formale segnalazione all’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela al consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa. Ci sto mettendo tutto me stesso come non mai considerata l’entità del problema e la portata delle ripercussioni che può avere sulle Agenzie e vi chiedo pertanto il massimo impegno e la massima collaborazione per diffondere anche tra i Colleghi delle altre Compagnie la nostra linea e la nostra attività. Sensibilizzate quanto più possibile l’opinione pubblica, le Assemblee Provinciali SNA, i Colleghi dell’ Unapass, le Associazioni dei Consumatori.

Un caro saluto

Roberto Salvi

Redazione Intermedia Channel

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