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L’ANIA COMMENTA L’ART. 34

L’associazione delle imprese esclude che si debba consegnare al cliente materiale cartaceo da far firmare. E giudica le sanzioni sproporzionate rispetto alla natura e al contenuto dell’eventuale inadempimento.

Con un documento ufficiale indirizzato a tutte le compagnie, l’Ania (nella foto, la sede) ha precisato la sua posizione in merito al Dl del 24 gennaio 2012 n.1 sulle liberalizzazioni, fornendo un primo commento sulle disposizioni relative al settore assicurativo.

Per quanto riguarda l’intermediazione assicurativa, nella parte relativa all’Obbligo di confronto delle tariffe Rc auto, l’Ania evidenzia che il comma 1 dell’art. 34 (stabilisce che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo Rc auto sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese sui propri siti internet), si applica solo alla distribuzione tramite intermediari, tra quelli autorizzati a proporre polizze Rc auto, vale a dire agenti (sezione a del Rui), broker (sezione b), banche e altri intermediari finanziari (sezione d), dipendenti e collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni a, b e d del Rui (sezione e).

PREVENTIVI «Il numero minimo delle tre diverse imprese di cui è necessario fornire le informazioni su tariffe e condizioni contrattuali», continua il documento dell’Ania, «è espressione del numero minimo totale. Per cui, ad esempio, nel caso di agenti, banche e rispettivi collaboratori, che operano in virtù del conferimento di un solo mandato, l’assolvimento dell’obbligo si realizza fornendo le informazioni sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali oltre che dell’impresa mandante di almeno due altre imprese appartenenti a gruppi diversi».

MODALITA’ OPERATIVE «La norma non prevede disposizioni di attuazione, anche se non è da escludersi che l’Isvap fornisca istruzioni alle imprese per il corretto adempimento dell’obbligo. In particolare, la norma non impone un unico strumento di informazione nei confronti degli assicurati. Ne discende che, oltre all’utilizzo dei preventivatori obbligatori pubblicati on line sui siti di ogni impresa, possono essere impiegati, ai fini dell’informativa sulle tariffe, altri strumenti analoghi, quali il preventivatore Isvap e i preventivatori collettivi disponibili via internet. Peraltro, la norma impone anche un confronto sulle condizioni di contratto (da condurre ovviamente sugli aspetti salienti della polizza), che tali ultimi due strumenti non contemplano.

Pertanto, in alternativa alla consultazione on line dei preventivatori il confronto delle condizioni contrattuali si potrà condurre, ad esempio, avvalendosi nei casi concreti dei fascicoli informativi delle altre imprese, che si avrà cura di tenere a disposizione in copia per la relativa consultazione e illustrazione presso i punti vendita».

INFORMAZIONI AL CLIENTE «La norma non regola le modalità di fornitura delle informazioni. E’ peraltro da escludersi che comporti obblighi di consegna di materiale cartaceo. Naturalmente sarà cura delle imprese organizzare i processi necessari per fornire le informazioni in questione in modo esaustivo e trasparente e per raccogliere formalmente dagli assicurati la dichiarazione da loro sottoscritta attestante il ricevimento delle informazioni prescritte. In assenza, allo stato, di un termine temporale di adeguamento che tenga conto di tali necessari processi aziendali e considerato che la norma è immediatamente esecutiva, essendo entrata in vigore dal 24 gennaio 2012, le imprese in questa prima fase dovranno gioco forza adottare modalità provvisorie di adempimento in vista della messa a fuoco dei vari profili applicativi da considerare per l’attivazione del processo a regime».

SANZIONI. «La norma, in caso di inadempimento dell’obbligo di confronto, prevede una sanzione civilistica e una sanzione amministrativa pecuniaria. Dal primo punto di vista, si stabilisce che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni per il confronto è affetto da nullità rilevabile solo dall’assicurato. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria, il mancato adempimento dell’obbligo comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap di una sanzione non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro. La sanzione si applica all’impresa che ha conferito il mandato all’agente, a titolo di responsabilità solidale con quest’ultimo. Nulla dice sulla responsabilità degli altri intermediari, che peraltro in via interpretativa, considerato che l’obbligo di confronto tariffario trova applicazione indistintamente nei confronti di tutti gli intermediari, dovrebbe estendersi a tutti tali soggetti. Per quanto riguarda i broker, la natura di intermediario indipendente (senza mandato da parte dell’impresa) dovrebbe portare ad escludere una responsabilità in capo all’impresa in caso di inadempimento agli obblighi di confronto tariffario. La misura della sanzione è palesemente non proporzionata alla natura e al contenuto dell’eventuale inadempimento. Si auspica che in via di conversione in legge del decreto la misura venga ridotta e ricondotta ad una logica di proporzione».

Redazione Intermedia Channel

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