Contributi più pesanti per artigiani e commercianti. Il Dl 201/2011 ha infatti previsto un graduale innalzamento dell’aliquota contributiva per artigiani e commercianti in misura pari all’1,30% nel 2012, e di uno 0,45% ogni anno fino a raggiungere l’aliquota ordinaria del 24% nel 2018. Nel 2012 l’aliquota ordinaria sale dal 20 al 21,30%, a cui per i commercianti va ad aggiungersi lo 0,09% destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività. Con la circolare 14, pubblicata ieri, l’Inps conferma la riduzione di tre punti percentuali per i coadiuvanti/coadiutori di età fino a 21 anni, così come è confermata la riduzione del 50% per i lavoratori autonomi con più di 54 anni e già pensionati.
Fino al reddito minimo di 14.930 euro sono dovuti i contributi in misura fissa, stabiliti nella misura piena in 3.187,53 euro annui per gli artigiani, 3.200,96 euro per i commercianti. Per i periodi inferiori all’anno solare il contributo è rapportato a mese. Oltre il minimale, la contribuzione è dovuta sulla quota eccedente calcolata tenendo conto della totalità dei redditi di impresa. Se il reddito supera 44.204 euro, l’aliquota è ulteriormente aggravata di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/92). Il massimale di reddito è pari a 96.149 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pari a 73.673 euro per gli altri.
Gestione separata
Con la circolare 16 l’Inps segnala l’aumento di un punto dell’aliquota per gli iscritti alla gestione separata, sia per quelli assicurati esclusivamente presso questa gestione, sia per coloro che sono già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati.
Per i primi l’aliquota complessiva sale al 27,72% (di cui lo 0,72% per il finanziamento delle tutele economiche in caso di malattia, maternità e dell’assegno per il nucleo familiare).
Si innalza dal 17 al 18% anche l’aliquota contributiva per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i titolari di trattamento pensionistico. Restano ferme le aliquote previgenti se i compensi, erogati entro il 12 gennaio 2012, si riferiscono a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011.
Contributi volontari
Se il termine per versare i contributi volontari (o quelli da riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia) cade di sabato o in un altro giorno non lavorativo per le banche, nel caso di pagamento tramite Rid il versamento si intende comunque eseguito entro la scadenza qualora la banca indichi al proprio correntista, quale giorno di addebito, il primo giorno utile successivo al sabato. Lo chiarisce l’Inps nel messaggio 2040.
Autore: Maria Rosa Gheido – Il Sole 24 Ore (Articolo originale)