In una lettera inviata all’amministratore delegato di Fondiaria Sai, la rappresentanza agenziale sottolinea l’aggravio di incombenze e responsabilità in capo alle agenzie.
Un adeguato riconoscimento economico per l’ennesimo aggravio di incombenze e responsabilità e per il maggior tempo necessariamente dedicato all’emissione della polizza, conseguenza dell’art. 34 del decreto legge sulle liberalizzazioni. A chiederlo è Nicola Picaro, presidente del gruppo aziendale agenti Sai, che in una missiva indirizzata direttamente a Emanuele Erbetta, amministratore delegato di Fondiaria Sai, ha invitato i vertici della compagnia a trovare «soluzioni condivisibili». Di seguito riportiamo il contenuto della lettera.
L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 comporta obblighi immediati di informazione a carico degli Agenti che riteniamo non siano strettamente riconducibili all’attività di intermediazione così come specificata all’articolo 12, comma 1 lettera C della Direttiva Comunitaria 2002/92/CE, nonché dei relativi articoli di cui ai Regolamenti Isvap N. 5 e 35. Se non emendata, la norma risulterebbe, infatti, in evidente contrasto con le norme regolamentari afferenti il conflitto di interesse, l’adeguatezza, la formazione e le esigenze di pubblicità per il Consumatore, aumentando in modo sproporzionato la responsabilità dell’Intermediario ed esponendo le Imprese a sanzioni rilevanti.
Per la natura contrattuale del rapporto, e per le conseguenze di natura operativa che in virtù di tale rapporto Vi competono, Vi invitiamo a trovare soluzioni condivisibili, che permettano il rispetto della norma e contemporaneamente, permettano l’esercizio dell’attività di intermediazione attualmente esposta a pericolose ricadute economiche e responsabilità giuridiche connesse. A titolo esemplificativo, seppur non esaustivo, Le indichiamo che l’utilizzo degli strumenti informativi internet non risultano idonei ed adeguati al confronto imposto dall’art. 34 comma 1 cit. infatti, la raccolta dei dati personali via web non contempla informative specifiche e puntuali in ordine alla riservatezza dei dati personali ivi inseriti né, nei form predisposti on-line, risultano esserci degli strumenti di profilazione delle esigenze assicurative del contraente e quindi dell’adeguatezza del prodotto offerto.
Le argomentazioni sopra richiamate devono evidentemente estendersi anche al precetto di cui all’art. 32 cit., che impongono evidentemente una concentrazione delle misure da immediatamente assumersi affinché gli Intermediari tutti non incorrano in adempimenti e irregolarità nei confronti dei Clienti-assicurati. Comunque l’ennesimo aggravio di incombenze e responsabilità, anche laddove vengano trovate idonee soluzioni informatiche, non potrà non trovare adeguato riconoscimento economico per il maggior tempo necessariamente dedicato all’emissione della polizza.
Fin d’ora ed in sinergia con gli Organismi di Rappresentanza degli Agenti, Vi invitiamo a favorire incontri operativi, direttamente e con l’Associazione delle Imprese, per la proposta di modifiche che nell’iter Parlamentare permettano l’adozione di un testo legislativo che sia realisticamente applicabile e possa effettivamente contribuire alla crescita economica del Sistema Paese in forma sempre più concorrenziale e a tutela del Consumatore.
Distinti Saluti.
Nicola Picaro
Redazione Intermedia Channel