Opinione della Settimana

Uomini chiave: parliamo di polizze Keyman

In passato erano per lo più temporanee…
Parliamo delle polizze keyman, cioè di quei contratti che, quando assicurano il puro rischio di morte ad esempio, si configurano così:

  1. l’assicurato è l’uomo chiave, l’imprenditore, il manager, il supertecnico insostituibile, il partner importante;
  2. e beneficiaria (e contraente) è l’azienda in cui lavora o che possiede…

Lo scopo delle polizze dell’uomo chiave è chiaramente quello di tutelare il patrimonio dell’impresa dall’eventualità di perdere vantaggi competitivi e performance professionali non facilmente replicabili, quando il keyman non può più eseguire la sua prestazione. Limitare le perdite finanziarie derivanti da questa impossibilità (temporanea o definitiva) e garantire la business continuity dell’impresa sono i traguardi che questa copertura si prefigge.

La keyman cover è largamente sedimentata nella cultura imprenditoriale statunitense e oltreoceano la si adotta per proteggersi da perdite derivanti dalla necessità di dotarsi di nuovo personale sostitutivo, comprendendo costi per il recruiting e l’addestramento; o per proteggersi dalla mancanza di entrate collegate a vendite non realizzate, a ritardi o cancellazione di progetti in cui l’uomo chiave era coinvolto; addirittura per tutelare l’impresa dalla perdita di opportunità di espansione del business.

In Italia il rischio coperto da questi contratti, potentemente personalizzabili perché derivati da coperture molto diffuse, è principalmente bipenne:

  1. il già ricordato rischio morte, ma anche
  2. il rischio invalidità permanente

In pratica questo si traduce nella customizzazione di:

  • assicurazioni temporanee caso morte. Oggi però sempre più a vita intera perchè, prevedendo l’accantonamento di una riserva matematica con relativa partecipazione agli utili, godono della possibilità di riduzione e riscatto. L’azienda che non avrà avuto più interesse all’assicurazione, potrà recedere dal contratto incassando il valore di riscatto, con il vantaggio minimo di aver goduto di una assicurazione e di essere riuscita a posticipare il pagamento delle imposte. Di questo tipo di assicurazione vita se ne trovano a tasso tecnico o minimo garantito. Individuali o collettive. A premio unico o annuo.
  • invalidità permanente da infortunio e da malattia;
  • dread disease anticipativa o aggiuntiva rispetto al capitale assicurato per il caso di morte.

Di quale circuito fiscale godono le nostre polizze uomo chiave?
L’azienda deduce il premio versato completamente. Certo lo può fare a due patti: l’impresa deve essere contraente e beneficiaria della prestazione del contratto e il keyman deve essere l’assicurato in attività e da lui deve dipendere in maniera decisiva l’attività economica dell’impresa.

La deducibilità è concessa dal nostro ordinamento in quanto il premio versato è considerato una componente negativa del reddito, essendo un costo inerente all’attività di impresa (comma 5, art. 109 TUIR) quale spesa riferita alle attività o ai beni da cui derivino ricavi o altri proventi per l’impresa. Il premio infatti si configura quale spesa sostenuta per salvaguardare l’attività aziendale, meglio: come spesa assicurativa necessaria a coprire i rischi connessi alla perdita di persone importanti per l’attività. Per chi vuole approfondire, ma approfondire davvero l’inerenza dei costi, questa è la risorsa.

L’indennizzo (o il capitale) corrisposto invece è una sopravvenienza attiva e deve scontare la tassazione ordinaria ai fini Irpeg o Irpef (art. 88, 3° comma, lett. a TUIR). La stessa autorevole fonte che mi conferma questo circuito ha analizzato con attenzione la fiscalità delle polizze keyman discernendone le varie prestazioni.

I consulenti di leaders.it rilevano invece, tra le altre cose, che la polizza keyman:

può essere utilizzata come garanzia con le banche, al fine di negoziare migliori condizioni e diminuire le garanzie di firma;
può essere riscattata dall’azienda, creando ritorni economici per ricoprire eventuali perdite, evitando ricapitalizzazioni e atti notarili (posticipazione d’imposte) e tassata quale sopravvenienza attiva;
possibilità di retrodatazione della polizza per consentire di dedurre 12/12esimi.

Da considerare anche che il codice civile prevede una disciplina successoria particolare per le società di persone (articoli  2284 e 2289): è infatti possibile liquidare agli eredi il controvalore in denaro delle quote sociali che spettano loro in caso di morte di un socio. Assicurare con la polizza keyman il socio con una somma pari al valore della quota permette alla società di liquidare gli eredi senza ingenti esborsi diretti, sempre nel solco del mantenimento dell’integrità del patrimonio aziendale.

Ah, non dimentichiamoci che nessuna imposizione fiscale è prevista per l’uomo chiave perché non è il beneficiario del contratto e quindi per lui – evidentemente – non si può proprio parlare di fringe-benefits.

Autore: Pier Luca Ciangottini – Critica Assicurativa (Articolo originale)

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