Lo Sna chiede di cancellare la norma sulle assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari. L’Unapass favorevole all’ispezione del veicolo prima della sottoscrizione del contratto.
Dopo la pubblicazione del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 sulle liberalizzazioni, i sindacati di categoria Sna e Unapass si sono prodigati per proporre emendamenti per la sua conversione in legge. Le varie proposte di modifica riguardano gli articoli 28, 29, 30, 32. Il 31 e l’articolo 33 non hanno presentato richieste di variazione (quelle relative all’articolo 34 sono riportate in una news a parte). Vediamo, nello specifico, come i due sindacati intenderebbero modificare gli articoli suddetti, rimandandovi per i commenti e le osservazioni degli stessi ai rispettivi documenti che trovate sotto:
ART. 28. Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
MODIFICHE: L’Unapass propone che venga accettata la relativa copertura assicurativa reperita autonomamente sul mercato dal cliente/assicuratore. Lo Sna chiede l’abrogazione dell’intero articolo.
ART. 29. Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.
MODIFICHE: Lo Sna chiede di modificare il comma 2 concedendo, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, la facoltà all’assicurato (e non alle compagnie) di richiedere, nel caso di danni al veicolo e alle sue parti e/o accessori, il risarcimento in forma specifica. Una facoltà, questa che deve essere prevista nel contratto, con una riduzione del premio. Il secondo periodo del comma 2 verrebbe cancellato. Lo Sna aggiunge che se al momento del sinistro, l’assicurato opta per il risarcimento per equivalente, il relativo importo viene ridotto comunque in misura non superiore al 20%. Se il valore commerciale del veicolo è inferiore al costo delle riparazioni, il valore del risarcimento non sarà superiore al valore ante sinistro incrementato di un importo aggiuntivo pari al 50% del valore commerciale. Il risarcimento in forma specifica deve essere accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’Unapass chiede la cancellazione del comma 2 e chiede che l’Isvap con regolamento stabilisca provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese inadempienti.
ART. 30. Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, é tenuta a trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta
MODIFICHE: L’Unapass chiede di sostituire il tutto in questo modo: «Con delega al Governo, sentita la Consap, entro 6 mesi dalla data di conversione del presente Decreto vengono definiti gli atti ed i regolamenti per la costituzione dell’Agenzia Antifrode». Lo Sna tenderebbe a lasciare tutto cosi come è.
ART. 31. Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la Rc verso terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
MODIFICHE: Nessuna modifica da parte dei due sindacati
ART. 32. Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni.
MODIFICHE: Lo Sna chiede di cancellare la possibilità che le imprese possano richiedere a chi presenta proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. In caso di installazione di meccanismi elettronici all’interno del veicolo, lo Sna sottolinea che alla voce costi a carico delle imprese sia specificato quelli relativi a installazione, disinstallazione, sostituzione e funzionamento. Infine, si chiede, con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Mise e il Garante della privacy, che siano stabilite modalità di raccolta, gestione e utilizzo a fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati cosi raccolti dalle imprese. Sempre attraverso il Mise, lo Sna chiede che venga fissato uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, gestione e utilizzo dati, al quale le imprese dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione. Nessuna proposta di modifica per l’Unapass.
ART. 33. Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti.
MODIFICHE: Nessuna modifica da parte dei due sindacati
Proposte di Modifica DL Liberalizzazioni SNA
Proposte di Modifica DL Liberalizzazioni UNAPASS
Redazione Intermedia Channel