Nuova vittoria lampo della Confconsumatori per tre fratelli, la cui madre aveva investito in una polizza assicurativa collegata a un titolo strutturato denominato “Islandsbanki”. È stato ancora una volta il Tribunale di Parma, con una ordinanza, a condannare una banca all’integrale risarcimento del danno pari al capitale investito (oltre 14 mila euro), oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese
Secondo il tribunale, il fatto che una polizza vita sia garantita da un fondo comune, al cui andamento è legata anche la rivalutazione del premio, comporta la ricorrenza non di un contratto assicurativo ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98) e del Regolamento Consob (n. 11522/98) attuativo del medesimo, più in particolare l’art. 27 dello stesso. Nel caso di specie è, infatti, risultato che l’istituto di credito fosse all’epoca in conflitto d’interesse per avere una partecipazione di circa il 50% nella Compagnia di Assicurazioni che aveva emesso il prodotto. Conflitto d’interesse da cui derivava la necessità di comunicare tale circostanza all’investitrice e di ricevere dalla stessa l’autorizzazione scritta a procedere comunque. Essendo la stessa deceduta, è incontestabile per il Tribunale l’inadempimento dell’istituto di credito e il suo obbligo di risarcire il danno
Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nella circostanza che la condanna sia contenuta in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo, circa quattro mesi, alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
“Una decisione importantissima – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i figli dell’investitrice – che conferma che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo, anche quando con gli stessi si chieda non una declaratoria di nullità, ma una condanna al risarcimento del danno. Costituisce, inoltre, un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia”.
Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori, “gli acquirenti di queste false polizze vita – false perché veri e propri investimenti finanziari con i relativi rischi – devono sapere che oggi vi sono diverse possibilità di recupero dei denari investiti e finiti male”.
Autore: Pierpaolo Molinengo – Trend-Online (Articolo originale – #2)