Sospiro di sollievo per le assicurazioni italiane dopo la sentenza del Tar del Lazio (nella foto, la sede). È legittima la richiesta dell’Isvap alle compagnie di comunicare periodicamente ogni incidente stradale ma non sono legittime le sanzioni per ogni singola violazione contestata. Sono le motivazioni ‘tecniche’ con le quali l’organo giudiziario ha voluto disciplinare una vicenda che ha creato seri problemi alle realtà assicurative italiane (31 quelle che hanno proposto ricorso), per molte delle quali erano state previste o inflitte sanzioni calcolate in una forbice tra i 20 milioni e i quasi due miliardi di euro.
DATI INCOMPLETI. Era stato contestato il criterio adottato dall’Isvap, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, per opporsi all’incompletezza dei dati offerti in merito a ogni singolo incidente stradale. Nel maggio 2011, l’autorità amministrativa aveva contestato alle ricorrenti (tra queste, Alleanza Toro, Allianz, Antoniana Veneta, Generali, Cattolica, Fondiaria-Sai, Genialloyd, Groupama, Ina Assitalia, Reale Mutua, Sara) la trasmissione in modo erroneo o incompleto dei dati relativi a centinaia di sinistri, procedendo a sanzionarle per ciascuno dei dati incompleti forniti.
NON È UN’AUTONOMA VIOLAZIONE. Le ricorrenti hanno impugnato l’atto d’avvio dei procedimenti sanzionatori – secondo quanto si è appreso – non per contestare il provvedimento ma per protestare contro la scelta dell’Isvap di considerare la violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi a ogni singolo sinistro come una ‘autonoma’ irregolarità suscettibile di una ‘autonoma’ sanzione.
RICORSI FONDATI. Il Tar ha ritenuto fondati nel merito i ricorsi proposti, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Lirosi, Stefano Gattamelata e Chiara Cacciavillani, sottolineando come il punto centrale della controversia fosse «la valutazione della conformità o meno alla norma di legge e alla norma regolamentare» come si è letto nelle sentenze, «dell’interpretazione data dall’autorità, laddove sancisce che ciascun sinistro è da intendersi come l’oggetto di uno specifico obbligo di comunicazione la cui violazione è autonomamente sanzionata».
DISTINZIONE TRA OBBLIGO E OREVISIONE SANZIONATORIA. Il collegio ha ritenuto che occorra «distinguere tra obbligo di segnalazione, che ha come oggetto ogni singolo sinistro, e la previsione sanzionatoria, che invece afferisce all’omessa, incompleta o erronea comunicazione periodica e che le norme previste escludono che l’interpretazione fornita dall’Isvap possa essere corretta».
Fonte: Lettera 43 (Articolo originale)