Trasparenza assoluta sulle polizze dei professionisti. Che devono essere fornite ai clienti al momento della determinazione del compenso e devono essere stipulate nelle inedite società professionali con l’esplicita previsione della loro adozione nell’atto costitutivo. A stabilire nuovi obblighi è il maxiemendamento al decreto legge sulle liberalizzazioni approvato ieri dal Senato.
Acquistano così un peso maggiore e una forza cogente superiore le necessità per i professionisti di mettere sotto copertura i rischi direttamente collegati allo svolgimento dell’incarico. Nello stesso tempo, per il cliente, diventa possibile venire a conoscere la natura e i massimali a tutela degli eventuali danni che il professionista potrebbe provocargli nell’adempimento del mandato.
Si prosegue in questo modo sulla strada già tracciata dalla manovra di Ferragosto, che, con lo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze del professionista, introduce l’obbligatorietà della polizza antirischi per tutti i professionisti senza esclusioni; saranno quindi obbligati ad assicurarsi i professionisti dell’area medica (medici, farmacisti, infermieri e assistenti sociali), dell’area tecnica (ingegneri, architetti, periti agrari) e dell’area economico-giuridica (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati).
Sino a pochi mesi fa le polizze professionali erano vivamente consigliate anche dagli Ordini ma non esisteva un vero e proprio obbligo di adozione. Sebbene il professionista sia libero di stipulare la polizza assicurativa con la compagnia che riterrà più opportuna, la norma ha tuttavia espressamente previsto che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, che potranno così stipulare convenzioni speciali a condizioni vantaggiose in favore degli iscritti. Non esiste, per ora, un modello standard con riferimento a premi e massimali, ma l’obbligo di adozione potrebbe avere anche l’effetto di provocare un aumento della cause avviate per responsabilità professionale nei casi di colpa lieve o grave.
La versione del decreto approvata sulla base del maxiemendamento concordato tra relatori e Governo contiene poi gli interventi che si erano delineati nei giorni scorsi. A partire dalla sopravvivenza (parziale, ai soli fini della liquidazione giudiziale delle parcelle ai professionisti) delle tariffe. Si apre così una finestra ampia – 120 giorni – a disposizione del ministero della Giustizia per fissare i parametri da utilizzare a regime oltre che per la liquidazione giudiziale anche per gli oneri dovuto alle casse professionali nella prospettiva di garantirne la sostenibilità nel lungo periodo.
Le società professionali confermano l’ingresso del socio di capitali, con garanzie sia sul fronte del numero complessivo dei non professionisti sia del loro apporto complessivo al capitale sociale (barriera determinata al 33%).
Venendo poi incontro soprattutto alle sollecitazioni degli avvocati, si ammette la possibilità del socio professionista di opporre il segreto alle richieste, anche dei soci di capitali, troppo invasive. Preventivo poi di massima e non in forma scritta e con inadempimento senza rilevanza disciplinare e tirocinio, retribuito a forfait dopo i primi sei mesi, possibile nella parte iniziale anche in università e integralmente nella pubblica amministrazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore (Articolo originale)