Opinione della Settimana

Tutela giudiziaria: Avvocati, la parcella è prepagata

In caso di controversie – civili e penali – può essere utile essere dotati di una polizza di tutela giudiziaria: garantirà una difesa qualificata, evitandoci le spese legali e peritali. È uno strumento che assolve una duplice funzione: sociale perché favorisce l’accesso alla giustizia anche a soggetti meno abbienti; deflattiva del contenzioso giudiziario in quanto consente il corretto inquadramento della controversia e la ricerca di una definizione transattiva in via stragiudiziale.

Il raggio d’azione

Con questo tipo di polizza l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio annuo, si obbliga – nei limiti del massimale pattuito – a farsi carico delle spese legali e peritali che l’assicurato e i suoi familiari o conviventi dovessero sostenere per tutelare i propri diritti e interessi in sede stragiudiziale e giudiziale nelle eventuali vertenze legate agli ambiti più diversi: vita privata familiare, attività lavorativa (se dipendente) e circolazione stradale. Nella copertura rientrano, salvo diversi patti in polizza, le controversie relative a una serie di ipotesi: risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi o cagionati a terzi (responsabilità extracontrattuale); inadempienze contrattuali dell’assicurato o di controparti (responsabilità contrattuale); proprietà dell’immobile in quanto abitazione principale o dimora abituale dell’assicurato (tutela di diritti reali); diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, anche con un ente pubblico; dispute con istituti di previdenza o enti pubblici di assicurazioni sociali obbligatorie; danni involontariamente cagionati da collaboratori domestici regolarmente assunti; incidenti stradali nei quali siano rimasti coinvolti l’assicurato o i suoi familiari in qualità di pedoni, ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti alla Rca; delitti colposi o contravvenzioni; spese per la procedura di mediazione obbligatoria.

Ma ecco qualche esempio: la lite con il vicino di casa per i rumori molesti in ore notturne; le controversie derivanti dall’errata esecuzione dei lavori commissionati a una ditta; l’acquisto di un prodotto difettoso che il commerciante non intende sostituire; la vertenza con il datore di lavoro per il mancato riconoscimento delle ore di straordinario svolte; la disputa con istituti di previdenza per questioni di pensione. In tutte queste ipotesi, l’assicurazione copre i costi sostenuti per l’assistenza di un avvocato, di un perito o di un consulente tecnico (di parte e nominato dal giudice), le spese giudiziarie e processuali, nonché le spese in caso di soccombenza o soluzione transattiva della vertenza, autorizzata dalla compagnia.

Le clausole

Sono, di regola, previste limitazioni ed esclusioni della garanzia, nonché franchigie, cui va prestata attenzione in fase di stipula della polizza. In genere, non rientrano nella copertura assicurativa le spese legali e gli oneri sostenuti per le controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (salvo in caso di proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo, o qualora sia intervenuta l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), le controversie relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni, quelle in materia amministrativa, fiscale e tributaria o relative alla compravendita, trasformazione e ristrutturazione di immobili, il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere.

In caso di sinistro, l’assicurato deve denunciare tempestivamente il fatto alla compagnia nei termini indicati in polizza, trasmettendo la documentazione e fornendo una precisa descrizione del fatto all’origine del sinistro.

La copertura per la tutela legale può anche essere inserita in un “pacchetto assicurativo” (polizza multirischio): in tal caso, le condizioni contrattuali e il premio relativi alla garanzia della tutela legale devono essere indicati in apposita sezione del contratto. Ad eccezione dei casi di responsabilità extracontrattuale e dei procedimenti penali, è previsto un periodo cosiddetto di carenza: la garanzia assicurativa opera, trascorsi 90 giorni dalla firma della polizza.

Autori: Raffaella Caminiti e Paolo Mariotti – Il Sole 24 Ore

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