In caso di terzo trasportato con sinistro causato da veicolo scoperto, la Compagnia del vettore su cui viaggiava il trasportato si oppone al risarcimento dicendo che dovrà provvedere il Fondo Garanzia Vittime della Strada. Analizzando l’art. 3 del DPR 254/2006 si legge testualmente: “La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’art. 141 del codice.” Se ne deve dedurre che anche in caso di lesioni subite dal terzo trasportato opera il primo comma dell’art. 149 cda secondo il quale è necessario che entrambi i veicoli protagonisti del sinistro siano assicurati. Voi che ne pensate?
A mio giudizio ha ragione la compagnia che assicura il veicolo su cui era trasportato il terzo danneggiato, in questo caso non si applica la procedura di risarcimento diretto del danno, che presuppone necessariamente appunto che entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente siano coperti da assicurazione. La procedura di risarcimento tramite fondo di garanzia, anche se il fondo stesso è poi gestito da una compagnia volta per volta designata a seconda del territorio, è una procedura molto particolare che evidentemente il legislatore ha voluto escludere dall’operatività del risarcimento diretto pena complicazioni che non sarebbe stato facile superare ed essendo il sistema di indennizzo diretto già abbastanza astruso di per sè.
Naturalmente, dovendo procedersi in giudizio, ed in vista dell’azione giudiziale, una buona idea sarebbe comunque quella di mandare la lettera di messa in mora sia alla compagnia del vettore sia a quella designata alla gestione del fondo, nonchè, mi pare, alla Consap, adempimento quest’ultimo reso obbligatorio dal nuovo codice delle assicurazioni, in modo da poter esercitare i diritti al risarcimento nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente legittimati a doverlo corrispondere. Dovendo, poi, andare in causa, si dovrà valutare attentamente quali soggetti chiamare effettivamente in giudizio, ma almeno si avrà la possibilità di decidere in modo completo.
Autore: Tiziano Solignani – Diritto.net (Articolo originale)