Forse è l’incognita più grande che la mediazione obbligatoria porta con sé: l’estensione alla Rc auto, in vigore da oggi, va a innestarsi su un settore problematico sia per la sua complessità normativa sia per la mole del contenzioso. Sul primo fronte, una delle questioni più spinose riguarda la risarcibilità dei compensi dei professionisti fatti intervenire già prima della mediazione quando quest’ultima ha successo. Sul versante del contenzioso, occorrerà capire se danneggiati e compagnie assicuratrici “crederanno” nella mediazione oppure se preferiranno comunque arrivare davanti al giudice.
Il problema dei compensi professionali nasce dalla procedura che disciplina il risarcimento diretto: l’articolo 9, comma 2 del regolamento attuativo (Dpr 254/06) esclude che vengano liquidati «compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona», quando «la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato». In pratica, chi si rivolge a un avvocato, un perito o un altro professionista (salvo che questi sia un medico, in caso di incidenti con feriti) può farsi riconoscere il relativo costo solo se poi instaura un contenzioso legale. Un modo per disincentivare il ricorso all’assistenza professionale, i cui compensi gravano sui costi dei risarcimenti e quindi sul caro-polizze.
Questo era lo scopo del Dpr 254/06. Ma la norma è stata scritta ben prima di quella che ha introdotto la mediazione obbligatoria, quindi fa riferimento a una realtà in cui le ipotesi possibili erano soltanto due: la liquidazione senza problemi (l’assicurazione paga e il danneggiato è soddisfatto) e il contenzioso (il danneggiato non viene pagato o riceve una somma inferiore a quella che ritiene giusta). Ma che cosa accade ora con la mediazione? Il fatto stesso che si faccia ricorso a questo strumento indica che il danneggiato, almeno inizialmente, non ha accettato l’offerta e quindi – stando al tenore letterale del Dpr 254/06 – ha diritto a farsi rimborsare i compensi dei professionisti. Questo però è certo solo se la mediazione non va a buon fine e inizia la causa. Se invece la mediazione ha successo, di fatto il danneggiato accetta l’offerta della compagnia, che però probabilmente sarà diversa da quella che gli era stata presentata prima e alla quale fa riferimento il Dpr 254/06.
Se questa interpretazione fosse confermata, si aprirebbe la porta alla liquidazione dei compensi professionali anche fuori dal contenzioso vero e proprio. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento ufficiale da parte dei ministeri competenti (Giustizia e Sviluppo economico).
Quanto all’efficacia della mediazione nello snellimento del contenzioso, si pone lo stesso problema generale che riguarda questo strumento: dipende dall’atteggiamento delle parti di fronte alle proposte del mediatore. Nel caso della Rc auto, questo punto è da sempre delicato: i primi dati sono positivi, ma si riferiscono alla quota limitata delle controversie avviate volontariamente a mediazione. Lo conferma il fatto che un altro strumento volontario avviato dieci anni fa, la conciliazione, ha avuto scarsi risultati e si è iniziato a rilanciarlo solo la scorsa estate.
Pesa il fatto che, notoriamente, nel settore ci sono casi di elevata conflittualità. Da un lato, le aspettative dei danneggiati possono essere aumentate dai professionisti ai quali si rivolgono. Dall’altro le compagnie non hanno un vero incentivo ad aderire alla mediazione: i costi della causa, poi, si scaricano sulle tariffe.
Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore