Opinione della Settimana

Tassazione risparmio: chi vince e chi perde con le nuove aliquote

Cambia la tassazione sulle rendite finanziarie. Occhio alle scadenze

Con la circolare 11/E del 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune spiegazioni sull’applicazione del nuovo sistema di tassazione sulle rendite finanziarie e sul regime transitorio, teso a consentire ai contribuenti l’affrancamento con le vecchie aliquote dei titoli detenuti al 31 dicembre 2011.

Tassazione dividendi, obbligazioni e buoni fruttiferi: dall’1 gennaio aliquota unica

Parliamo delle aliquote applicate ai dividendi, agli interessi su conti corrente, buoni fruttiferi postali, titoli di stato, obbligazioni private, certificati di deposito, conti deposito. Sappiamo che con decorrenza dall’1 gennaio 2012, le diverse aliquote sono state tendenzialmente unificate nell’unica tassazione al 20%. Ciò implica per alcune tipologie di risparmio un beneficio, per altre un aggravio d’imposta e per altre ancora, invece, la situazione rimane immutata.

Vediamo il vecchio sistema di tassazione:

  • aliquota del 12,5% su interessi e scarti maturati su titoli di stato italiani e stranieri della “white list”, buoni fruttiferi postali, dividendi di società quotate a Piazza Affari, proventi da investimenti in fondi immobiliari, polizze vita, pronti contro termine, partecipazioni non qualificate, obbligazioni private con scadenza superiore ai 18 mesi;
  • aliquota del 27% su interessi maturati su conti deposito, libretti di risparmio, certificati di deposito e interessi di obbligazioni private con scadenza inferiore ai 18 mesi.

Con il nuovo schema di tassazione, invece, si applica per i proventi di natura finanziaria maturati dal 2012 l’aliquota del 20%. Fanno eccezione i titoli di stato italiani ed esteri della “white list” (in mancanza di una nuova lista, vale quella del 1996), oltre che i titoli emessi da regioni, province e comuni italiani e i buoni fruttiferi postali. Tutti questi saranno tassati al 12,5%, in considerazione della loro rilevanza sociale e ragioni di opportunità. Inoltre, i titoli di risparmio dell’economia meridionale (Trem bond) restano tassati al 5%. Non è escluso che la UE apra una procedura d’infrazione contro l’Italia per il regime favorevole di tassazione in favore dei proventi maturati su titoli emessi da enti locali esclusivamente italiani, cosa che è in evidente contrasto con la disciplina comunitaria.

Lacrime e sorrisi: chi guadagnia e chi perde 

Da ciò si evince che ci perderanno coloro che riceveranno dividendi, proventi da investimenti immobiliari, da polizze vita, pronti contro termine e obbligazioni private con scadenza sopra i 18 mesi, da partecipazioni non qualificate, in quanto su di essi verrà incrementata l’aliquota dal 12,5% al 20%.

Ci guadagnano i titolari dei conti deposito, dei libretti di risparmio, dei certificati di deposito e di obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi, visto che la tassazione per questi titoli passa dal 27% al 20%. Per gli altri casi, l’aliquota, come detto, resta uguale.

Tuttavia, per evitare di dovere pagare le nuove (più alte) aliquote anche per i proventi maturati fino al 31 dicembre del 2011 è data la possibilità al contribuente di “affrancare” i titoli, con modalità diverse, a seconda che si è in regime di risparmio amministrato o in regime dichiarativo.

I primi hanno tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione, mentre l’imposta sostitutiva potrà essere pagata entro il 16 maggio. Cadendo il 31 marzo di sabato, sarà concesso tempo fino al lunedì 2 aprile la possibilità per esercitare l’opzione di cui sopra. Per gli intermediari e gestori del risparmio si tratterà di lottare contro il tempo, al fine di adempiere alle numerose richieste di affrancamento.

Per chi è in regime dichiarativo, invece, l’opzione dovrà essere esercitata in sede di dichiarazione e secondo i tempi previsti per quest’ultima, così come l’imposta sostitutiva seguirà il saldo delle imposte sui redditi.

Stupisce, pertanto, che una comunicazione così importante sia stata resa dall’Agenzia delle Entrate a cinque giorni effettivi dalla scadenza per regolare le posizioni per quanti si trovano in regime amministrato.

Dovrebbe essere automatico e sempre valido che le nuove aliquote debbano valere solo sui proventi ottenuti a partire dalla loro entrata in vigore per legge, ma evidentemente certi principi di civiltà giuridica e fiscale non sono così scontati per lo stato italiano.

Fonte: Investire Oggi (Articolo originale)

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