L’Isvap propone aumenti Rc auto “a effetto risacca” per gli automobilisti virtuosi. Chi non ha provocato incidenti avrà una riduzione secca del premio assicurativo dopo il primo anno di vigenza della polizza ma al successivo rinnovo annuale la “bolletta” assicurativa potrebbe aumentare per tener conto dell’eventuale maggiore fabbisogno tariffario della compagnia. L’anno successivo ancora (sempre in mancanza di incidenti) il premio tornerebbe a scendere e così via, simulando appunto l’andamento delle onde marine. Il meccanismo è contenuto nelle indicazioni predisposte dall’Isvap a commento del decreto sulle liberalizzazioni.
Il legislatore ha chiesto riduzioni certe (e predeterminate) dei premi assicurativi a favore di automobilisti non responsabili di sinistri. Assicurare un beneficio economico in termini assoluti obbligherebbe le compagnie a concentrare l’aumento dei costi sui responsabili di un incidente, che pertanto si vedrebbero richiedere incrementi dei premi insostenibili. La soluzione escogitata dall’Isvap cerca di risolvere il problema. Ogni due anni, pertanto, anche i “virtuosi” potrebbero essere chiamati a ritoccare i loro premi ma a quel punto – fa presente l’Isvap – sarebbero sempre in grado di cercare sul mercato la copertura di un’altra compagnia ad un prezzo più abbordabile.
Per quanto riguarda lo stop dei risarcimenti per danni fisici lievi (fino a 9 punti di invalidità) che non possono essere dimostrati da un accertamento clinico obiettivo, l’Isvap ha stabilito che la non risarcibilità debba riguardare soltanto il danno biologico permanente. Anche in assenza di un accertamento «clinico strumentale obiettivo», il danno biologico temporaneo, «cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo» potrà essere risarcito.
Infine l’authority ha stabilito una sorta di “non luogo a procedere” sulla norma del decreto che ha previsto una tariffa uguale «a parità di condizioni soggettive ed oggettive». L’Isvap ha reso nota un’interpretazione autentica del ministero per lo Sviluppo economico secondo la quale un divieto assoluto ad utilizzare il parametro della territorialità nell’analisi del rischio assicurativo «risulterebbe in contrasto con il principio di libertà tariffaria» affermato nelle direttive comunitarie. È pertanto necessaria – per il ministero – una «ragionevole e legittima interpretazione della norma» richiedendo alle imprese di esibire «criteri oggettivi» utilizzati per costruire le tariffe.
Autore: Riccardo Sabbatini – Il Sole 24 Ore