Un documento congiunto indica i criteri ai quali si atterranno qualora si debba valutare la sussistenza di cariche incrociate in violazione della legge.
Con un comunicato congiunto, Banca d’Italia, Consob e Isvap fanno chiarezza sul cosiddetto divieto di interlocking. L’articolo 36 della legge sulle liberalizzazioni, spiegano le tre istituzioni, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (il cosiddetto divieto di interlocking). La norma, che risponde all’esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza, presenta alcuni elementi di complessità sotto il profilo applicativo. Quesiti e dubbi interpretativi sono stati avanzati da parte dei soggetti destinatari della norma, associazioni di categoria e studi legali.
Proprio per promuoverne un’applicazione agevole e uniforme da parte del mercato e assicurare trasparenza e coordinamento dell’operato delle autorità di vigilanza che sono chiamate a garantirne il rispetto, Banca d’Italia, Consob e Isvap hanno spiegato i criteri ai quali (in attesa di ulteriori chiarimenti normativi) si atterranno, ciascuna per il proprio settore di competenza, qualora debbano valutare la sussistenza di cariche incrociate in violazione della legge.
I lavori sono stati svolti nell’ambito di un “tavolo tecnico”, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Leggi il documento congiunto di Banca d’Italia, Consob e Isvap
Redazione Intermedia Channel