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FONDO PENSIONE AGENTI: LE MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

Le novità  introdotte hanno l’obiettivo di contenere gli oneri che gravano sulla gestione pensionistica e ripristinare un principio di equità tra generazioni «attraverso la previsione di un meccanismo diversificato di rivalutazione delle pensioni in corso e della base di calcolo delle pensioni future».

Ripristinare l’equilibrio tecnico delle gestioni, compromesso da diversi fattori tra cui la diminuzione delle iscrizioni, il calo dei rendimenti finanziari e l’aumento della speranza media di vita. Con questo obiettivo, l’assemblea dei delegati del Fondo pensione agenti di assicurazione (Fonage), presieduto da Lucio Modestini (nella foto), ha approvato alcune modifiche dello statuto, proposte dal consiglio di amministrazione dello stesso Fondo. «Le modifiche introdotte», si legge in una nota, «sono dirette da un lato al contenimento degli oneri che gravano sulla gestione pensionistica e dall’altro al ripristino di un principio di equità tra generazioni attraverso la previsione di un meccanismo diversificato di rivalutazione delle pensioni in corso e della base di calcolo delle pensioni future».

Le modifiche «hanno consentito di ripristinare l’equilibrio tecnico-attuariale della gestione ordinaria del Fondo e sono state comunicate alla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) che entro 90 giorni di tempo può formulare eventuali osservazioni. In caso contrario, le modifiche saranno approvate definitivamente ed entreranno in vigore l’1 gennaio 2013. Il Cda del Fondo ha deliberato anche alcune modifiche per adeguare la normativa alle recenti disposizioni del Governo Monti in materia di pensioni e per completare il processo di adeguamento alla Legge 252/05, che disciplina l’andamento dei fondi pensione complementari, previsto dal Decreto 62/07».

Nel dettaglio, le modifiche approvate dall’assemblea dei delegati hanno riguardato:

– la tabella H dello statuto che, con un incremento graduale differenziato tra gli iscritti ante e post 1/1/2004, porta a 30 anni per tutti gli iscritti l’anzianità contributiva necessaria al fine di ottenere la quota base in misura intera (fino a ora raggiunta con 20 o 25 anni di contributi a seconda dell’anno di adesione);

– una riduzione dell’aliquota (dal 3% all’1,5%) limitatamente al numero delle annualità contributive versate fino al 31/12/1998 tale da compensare (portandola tendenzialmente verso la media al 3%) la maggiore aliquota del 4,5% prevista per le contribuzioni versate fino al 31/12/1998;

– la modifica del meccanismo di adeguamento delle prestazioni, introducendo un criterio connesso al rendimento del patrimonio unito a un principio di equità tra generazioni e prevedendo anche una differenziazione della rivalutazione in ragione della data di decorrenza della prestazione, ciò al fine di tener conto delle condizioni più favorevoli che hanno caratterizzato le liquidazioni effettuate soprattutto negli anni Novanta fino al momento della prima riforma statutaria.

Le modifiche conseguenti alle nuove disposizioni previste dal Governo Monti in materia pensionistica hanno riguardato:

– la sostituzione dell’espressione pensione di anzianità in pensione anticipatain tutti gli articoli dello statuto e del regolamento;

– l’aggiunta di una disposizione riguardante le pensioni ai superstiti in caso di decesso di pensionato la quale prevede che la quota spettante al coniuge superstite (nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni) è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante al raggiungimento del numero di 10.

Le modifiche relative all’adeguamento alla Legge 252/05 hanno infine riguardato l’inserimento di due nuovi commi all’art. 25 dello statuto che impegnano il Fondo a definire gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento verificando altresì periodicamente la rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti ed a realizzare la gestione del patrimonio anche nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

IL CONTRIBUTO DELL’ANIA – Al completamento della riforma «ha contributo anche l’Ania che con un’apposita circolare ha dato disposizioni a tutte le imprese aderenti per la prosecuzione del versamento del contributo a carico delle imprese fino all’anno di pensionamento per vecchiaia dei propri agenti. Dal 2012, infatti, a seguito della recente riforma delle pensioni, anche nel nostro Fondo, in quanto complementare, il diritto alla pensione di vecchiaia maturerà a 66 anni e negli anni a venire aumenterà secondo quanto disposto dalla nuova normativa sulle pensioni. L’innalzamento dell’età pensionabile ha prodotto un vuoto contributivo in quanto l’Accordo Imprese Agenti prevede la cessazione dell’obbligo a carico delle imprese al compimento dei 65 anni. Le imprese, per dare un segno di partecipazione al percorso intrapreso da Fpa per il ripristino dell’equilibrio tecnico-attuariale, hanno quindi deciso di proseguire i versamenti contributivi a loro carico fino alla nuova età di pensionamento in cui si matura sia il diritto alla pensione dell’Inps, sia il diritto alla pensione del Fpa.

Redazione – Intermedia Channel

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