La nuova imposta del 35 per mille sul valore delle polizze di assicurazione sulla vita di compagnie estere in libera prestazione di servizi che non hanno esercitato la facoltà di fare da sostituto d’imposta in Italia rischia di essere eccessivamente onerosa. L’imposta è commisurata al valore della polizza al termine di ciascun anno e viene prelevata dagli intermediari residenti che operano come sostituti d’imposta su incarico del contraente o della compagnia (articolo 1, comma 2 sexies, Dl 209/2002). Dalla circolare 41/E/2012 si desume che l’imposta – prelevata annualmente dagli intermediari residenti incaricati di operare come sostituti d’imposta – costituisce un credito da utilizzare a scomputo dell’imposta sostitutiva del 20% che sarà applicata sui proventi dello specifico contratto in caso di riscatto (articolo 26 ter del Dpr 600/73). L’eventuale eccedenza, da rimborsare al contribuente, potrà essere recuperata dall’intermediario in base al Dpr 445/1997 e, per l’ammontare residuo, chiesta a rimborso o riportata a nuovo o utilizzata in compensazione nel modello F24.
La circolare 41/E non evidenzia, però, un’altra, più efficace, possibilità di compensazione prevista dal comma 2: se l’ammontare complessivo delle imposte sostitutive sui proventi da versare in ciascun anno è inferiore all’imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere dal periodo d’imposta successivo, compensata in F24 senza limite d’importo ovvero ceduta ex articolo 43-ter del Dpr 602/1973 (risoluzione 193/E/2007 e 146/E/2008). Come precisa la risoluzione 146/E la compensazione può avvenire con la stessa imposta sulle riserve matematiche dovuta nell’anno.
Questa possibilità pare sia estendibile anche al caso dell’imposta sul valore delle polizze estere prelevata dagli intermediari residenti. Il richiamo normativo operato dal comma 2 sexies all’intera disciplina del comma 2, oltre che le posizioni del 2007 e 2008, non pare peraltro lasciare spazio ad interpretazioni diverse. In altre parole, se al termine del quinto anno dalla stipula della polizza il contraente non l’ha ancora riscattata, l’intermediario dovrebbe poter compensare, dall’esercizio successivo, l’imposta sul valore della polizza pagata per l’anno di stipula e cosi via negli anni seguenti. Ciò significa che l’imposta viene di fatto versata solo per i primi cinque anni, attivandosi la compensazione “imposta su imposta” dal sesto anno successivo. La possibilità di trasformare l’imposta in credito a partire dal sesto anno evita inoltre la discriminazione tra polizze con compagnie residenti (o non residenti “optate”) e quelle non residenti “non optate”.
Autori: Massimo Foschi e Marco Abramo Lanza – Il Sole 24 Ore