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ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA’: LE NOVITA’ 2013 APPLICATE AL SETTORE ASSICURATIVO

Il 21 novembre 2012 il Governo e le Parti sociali (ABI, ANIA, Confindustria, Lega Cooperative, Rete imprese Italia, CISL, UIL, UGL) firmarono l’accordo che fissa le “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”.

L’intesa raggiunta tra la Parti firmatarie, fra l’altro:

  • attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale l’obiettivo mirato di tutelare il potere di acquisto di salari e stipendi assicurando coerenza con gli andamenti specifici del settore;
  • valorizza la contrattazione di secondo livello con l’obiettivo di sostenere misure di incremento della produttività;
  • consente di adeguare la regolamentazione contrattuale con riguardo alle materie che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività, quali gli orari di lavoro e una loro distribuzione flessibile, l’organizzazione del lavoro, l’equivalenza delle mansioni, l’impiego di nuove tecnologie;
  • crea il presupposto perché vengano introdotte misure di defiscalizzazione del salario di produttività per incoraggiare intese a sostegno di incremento della produttività e permettendo così di incrementare i salari netti percepiti.

All’interno delle agenzie si potrebbero quindi modificare, per via negoziale, gli orari di lavoro, la loro distribuzione, gli straordinari, le mansioni dei lavoratori e pure definire come utilizzare nuovi strumenti tecnologici (telecamere o altro).

Per il settore assicurativo si tratterebbe di bilanciare il baricentro della contrattazione dal livello nazionale a quello della singola azienda, e questo potrebbe essere uno scenario di cui si sente il bisogno. Una “personalizzazione” nei comportamenti delle agenzie, legata alle esigenze locali di mercato, potrebbe portare a maggiore produttività, maggiori introiti e salvaguardia dei posti di lavoro.

Non può trattarsi evidentemente di partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, date le dimensioni ridotte delle stesse nel settore, ma la defiscalizzazione della componente dello stipendio legata ai premi di produttività, pur se limitata, concorre a incrementare gli emolumenti netti percepiti; si tratta in effetti di cifre non elevate, che nel complesso potrebbero però permettere a lavoratori e imprese di vedere detassati degli importi utili per stimolare un incremento di produttività.

PRODUTTIVITA’ 2013

Il Governo, con il DPCM 22 gennaio 2013, ha quindi indicato i criteri 2013 per l’applicazione dello sgravio fiscale riservato al salario di produttività, modificando i requisiti necessari per i premi erogato lo scorso anno (contenuti nel DPCM 23 marzo 2012) e recependo l’accordo sulla produttività fra sindacati e imprese, anche in relazione a orari di lavoro, ferie, nuove tecnologie e mansioni.

La detassazione 2013 sul salario di produttività si applicherà ai lavoratori con reddito lordo annuo fino a 40mila euro e per un bonus annuale massimo di 2.500 euro lordi: è l’agevolazione fiscali su premi, straordinari, notturni e altre voci in busta paga legate all’incremento della produttività aziendale.

Per questi interventi la legge di Stabilità ha stanziato 2,15 miliardi di euro in tre anni, di cui ora sono definiti 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014.

Queste regole valgono solo per il 2013. Per i due anni successivi sarà possibile correggere il tiro delle modalità dopo il monitoraggio sulle attività di quest’anno e un nuovo confronto con le parti sociali.

Le novità 2013

Il bonus prevede la consueta aliquota agevolata del 10% (una sorta di cedolare secca sulla produttività) comprensiva delle addizionali regionali e comunali, ma amplia la platea dei destinatari (alzando il tetto di reddito da 30mila a 40mila euro lordi) che potranno usufruire della detassazione sui salari di produttività definiti dai contratti definiti a livello aziendale o territoriale; la soglia massima dei premi e degli incentivi sui quali l’aliquota agevolata può essere applicata è al massimo di 2.500 euro lordi l’anno, come l’anno scorso, anche se in passato si era arrivati fino a 6 mila euro.

E’ l’applicazione dell’accordo fra imprese e sindacati del novembre 2012 e che riguardano la contrattazione di secondo livello. Il tentativo è di non elargire incentivi a pioggia ma di legare gli sgravi a precisi requisiti di produttività, aggiornando i parametri di riferimento.

Il DLGS precisa che le condizioni per consentire l’aliquota agevolata si riferiscono a i premi legati a contratti che prevedono l’attivazione di «almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate».

Per far scattare il bonus fiscale, infatti, l’incentivo dovrà essere legato a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti. Oppure, il premio dovrà essere collegato a contratti che attivano almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra quelle indicate:

  1. Orari di lavoro: vanno applicati modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile;
  2. Ferie: vanno distribuite con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane;
  3. Nuove tecnologie: vanno adottate misure che rendano compatibile l’utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori;
  4. Mansioni: vanno attivati interventi in materia di fungibilità delle mansioni e integrazione delle competenze.

Per il settore delle Agenzie di assicurazione, già da due anni sono stati sottoscritti a livello territoriale di categoria gli accordi in tema di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale; sono regolarmente depositati presso i DPL di competenza.

La detassazione e defiscalizzazione della parte di stipendio che deriva da canoni di produttività, sono applicabili in quanto riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico, o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Negli accordi si è convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti istituti economici:

  • lavoro straordinario,
  • lavoro supplementare,
  • lavoro notturno,
  • lavoro svolto al sabato,
  • lavoro festivo,
  • premi variabili di rendimento, sia aziendali che individuali
  • premio aziendale di produttività individuale
  • monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le 4 settimane annuali di cui all’art. 2010 del C.C.;
  • premi incentivanti di qualsiasi tipo essi siano;
  • ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il Dlgs ora in vigore per il 2013 conferma tali scelte di categoria.

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