
Si riapre il dibattito sull’assicurazione anti-calamità obbligatoria per gli edifici privati. La polizza non è ancora obbligatoria, ma potrebbe diventarlo.
Una situazione poco confortante
Come noto, l’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico dell’area del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto determinando impatti sociali ed economici piuttosto consistenti. Con l’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 (emanata dal Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile), al fine di ridurre gli effetti dannosi del terremoto, il territorio nazionale è stato suddiviso in 4 zone sismiche, variabili sulla base della pericolosità decrescente del fenomeno tellurico (dalla 1 alla 4).
La zonazione sismica può poi essere aggiornata, sulla base dell’O.P.C.M. 24 aprile 2006, n. 3519, da provvedimenti regionali fondati su sperimentazioni e modellazioni geologiche e sismiche più dettagliate che ne avallino l’aggiornamento.
| Zona 1 | sismicità alta |
È la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti |
| Zona 2 | sismicità media |
Nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti |
| Zona 3 | sismicità bassa |
I comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. Si possono avere scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi |
| Zona 4 | sismicità molto bassa |
È la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse |
Tali norme tecniche hanno poi subito delle variazioni nel corso degli anni successivi, fino all’approvazione nel gennaio 2008, delle nuove NTC, applicabili indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui vengono realizzate. In particolare, le nuove NTC introducono una nuova metodologia per definire sia la pericolosità sismica di un sito, sia le azioni sismiche di progetto per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
Obiettivo “case sicure”
Oltre alla zonazione territoriale di pericolosità sismica, utile per la pianificazione e il controllo del territorio da parte di Regione, Genio Civile, ecc., è importante valutare anche la situazione piuttosto preoccupante del parco edilizio nazionale. Secondo il recente rapporto Ance Cresme sullo stato del territorio italiano nel 2012, che ha analizzato l’insediamento e il rischio sismico e idrogeologico, più di 10 milioni di abitazioni e quasi 5 milioni e mezzo di edifici, in gran parte residenziali, sono ad elevato rischio sismico. Gran parte delle costruzioni, pari a quasi il 60% del totale, sono state realizzate prima del 1971, quindi antecedenti alla normativa antisimica del 1974, e 2,5 milioni di edifici presentano stati di conservazione piuttosto allarmanti.
Il primo obiettivo, dunque, è innanzitutto quello di costruire nuovi edifici sicuri, in grado di resistere alle scosse di maggiore intensità in una determinata area, e poi quello di adeguare gli edifici esistenti con le norme antisismiche vigenti.
Ricordiamo che a partire dal 31 dicembre p.v., saranno allo studio da parte del governo, una serie di normative per la classificazione del rischio sismico e della vulnerabilità di un immobile, con la finalità di incentivare, attraverso bonus fiscali, interventi volti all’attenuazione del rischio e alla messa in sicurezza. Ogni immobile sarà dotato di un tabellino identificativo riportante la classe di appartenenza relativamente al grado di vulnerabilità sismica. Altra ipotesi tornata alla ribalta con l’ultimo Governo Letta, è la probabile obbligatorietà delle polizze anti-calamità naturali per la salvaguardia ed il rimborso dai danni causati dall’evento catastrofico.
Polizza anti-calamità. Le ipotesi percorribili del Governo Letta
L’iter per rendere obbligatoria la polizza anti-calamità sarà molto lungo e tortuoso. Questo lo si capisce perché i tentativi già proposti dal Governo Monti non sono andati a buon fine. Infatti, lo scorso luglio, fu presentato un emendamento che soppresse l’estensione automatica delle polizze “contro qualsiasi danno” anche alle calamità naturali.
L’indicazione era inizialmente contenuta nella riforma della Protezione civile (decreto 59/2012) ma, a causa di un testo legislativo non chiaro ed alla carenza di fondi per rimborsare i danni agli immobili derivanti da sismi e alluvioni, si decise temporaneamente di non dar seguito a questa nuova iniziativa. In realtà la riforma della Protezione civile ha però aperto un problema: lo Stato non si farà più carico dei danni da alluvioni, terremoti e altre calamità naturali, lasciando a imprese e famiglie la libertà di decidere se tutelarsi oppure no. Ovviamente il mercato assicurativo offre già un ricco ventaglio di ipotesi, perché oltre alla copertura dei danni “tipici”, alcuni contratti possono contemplare delle garanzie assicurative particolari quali allagamenti, smottamenti, catastrofi ed eventi sismici. Statisticamente è un caso più unico che raro perché la polizza incendio delle abitazioni civili non copre automaticamente anche i danni da alluvione o catastrofi, salvo quando è concessa, il prezzo da pagare sale vertiginosamente.
Per tali motivi, il nuovo Esecutivo Letta, sta pensando di rendere obbligatoria la copertura contro i danni da catastrofi naturali imponendo alle famiglie ed alle imprese di provvedere autonomamente alla loro protezione in caso di terremoti, allagamenti o eventi catastrofici.
Allo studio vi sono, per ora, due proposte che possono così riassumersi:
1) defiscalizzazione dei premi per le assicurazioni anti-terremoto: visto che attualmente circa il 20% del premio pagato finisce in tasse, si pensa di ridurre il “peso fiscale” dei premi da versare;
2) una integrazione della spesa per i premi da parte delle imprese costruttrici al momento della consegna degli immobili per la vendita: allo studio un sistema di agevolazioni a favore delle ditte che consegna nuove costruzioni “a basso rischio sismico”.
Secondo alcune associazioni dei consumatori tale obbligo di copertura assicurativa comporterebbe un’ulteriore spesa a carico delle famiglie di circa 200 euro per ogni famiglia che vive in condominio.
Autori: Ivan Meo e Angelo Pesce – Tecnici24 (Articolo originale)