Istruzioni di Banca d’Italia non vincolanti per i giudici. A Milano «bocciata» in appello Logos Finanziaria
Anche i costi della polizza assicurativa, stipulata a garanzia del pagamento delle rate di un finanziamento al consumo, vanno inclusi ai fini del rilevamento dell’usura. Le istruzioni di Banca d’Italia, che fino al 2009 escludeva questi costi dal calcolo ai fini usurari, non sono vincolanti per il giudice in quanto non sono fonti normative. Sono questi i due principi espressi dalla Prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano (giudice relatore Carla Romana Raineri) con la sentenza n. 3283 del 22 agosto 2013 (resa nota solo di recente). La sentenza contribuisce a far chiarezza sul tema molto attuale (affrontato di recente anche in un convegno di Assilea del 6 novembre scorso) relativo a quali siano i costi da considerare nel calcolo di un tasso da raffrontare con le soglie d’usura.
Nel 2010 un cliente ha convenuto in giudizio Logos Finanziaria (che contattata ha fatto sapere «che ha preso atto della sentenza di secondo grado e ha deciso di procedere ricorrendo in Cassazione») davanti al Tribunale di Busto Arsizio (sezione distaccata di Saronno) chiedendo la nullità della clausola che prevedeva il pagamento degli interessi in quanto questi erano, a suo avviso, usurari se si teneva in conto il premio per l’assicurazione stipulata per garantire il pagamento delle rate del finanziamento. Così, dopo aver fatto svolgere una Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), il Tribunale di Saronno ha dato ragione al cliente (ordinanza del 5 aprile 2011) dichiarando nulla la clausola del finanziamento relativa agli interessi e stabilendo che la banca avrebbe potuto pretendere soltanto la restituzione rateale del capitale (11.852 euro) nelle 96 rate residue. Il Tribunale ha anche disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni in ordine al reato d’usura.
Logos Finanziaria ha quindi proposto appello alla sentenza di primo grado contestando che il premio d’assicurazione potesse essere incluso nel calcolo dell’usurarietà di un tasso. Anche perché i costi sono sempre stati esclusi (almeno fino al 2009) dalle istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del tasso medio (Tegm) utilizzato per il calcolo delle soglie d’usura (Tsu). Ma la Corte d’appello di Milano, rifacendosi al significato letterale dell’articolo 644 del Codice penale (il quale richiede di tenere in conto le remunerazioni a qualsiasi titolo), ha stabilito che anche i premi della polizza assicurativa a garanzia del rimborso del finanziamento sono rilevanti per la verifica della sua usurarietà. Questo perché la polizza è condizione necessaria per l’erogazione del mutuo e il premio costituisce, seppur in via indiretta, una remunerazione per la società finanziaria.
La Corte, infine, ha precisato che le istruzioni della Banca d’Italia – che escludevano questi particolari costi dell’assicurazione fino al 2009 – non sono vincolanti per il giudice in quanto non sono fonti normative, sembrando così voler delegittimare la Banca d’Italia.
Autore: Marcello Frisone – Plus24