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RIFORMA RC AUTO: TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO, PURCHE’ COSTI MENO PER LEGGE

Rc Auto - Tariffe (4) ImcL’alone di segretezza che avvolge il testo delle disposizioni in materia di assicurazioni esaminato nell’ultimo Consiglio dei Ministri sembra lasciare il posto a qualche indiscrezione. L’atteso provvedimento da qualche mese annunciato dal sottosegretario, Sen. Simona Vicari, sembrerebbe contenere tutto e il contrario di tutto ed intervenire con 12 commi su diversi ambiti normativi.

Modificando il comma 1 dell’art.132 del codice delle assicurazioni, ad esempio, introdurrebbe la facoltà di offerta della scatola nera, i cui costi resterebbero comunque a carico delle compagnie con un obbligo di sconto non inferiore del 10 percento; analoga percentuale di sconto sul premio applicato all’assicurato nell’anno precedente dovrebbe essere garantita anche per l’anno successivo. Se nel frattempo l’assicurato ha causato un incidente per responsabilità propria nulla al riguardo sembrerebbe detto. L’identificazione di eventuali testimoni è valida solo se risultante contestualmente sul modulo di denuncia o nei verbali redatti dalle autorità.

Verrebbe introdotto il risarcimento in forma specifica in alternativa al risarcimento per equivalente purchè sul contratto assicurativo risulti uno sconto minimo dell’8 percento e del 12 percento nelle aree “più calde” che il MISE, sentito l’IVASS provvederà ad individuare annulamente. Seppure contrattualizzato in polizza il risarcimento in forma specifica e ottenuto lo sconto minimo dell’8 o del 12percento, l’assicurato può rifiutare tale condizione di risarcimento e pretendere che la compagnia provveda a rimborsare direttamente ad altra carrozzeria non convenzionata che ha riparato il veicolo danneggiato per una somma non superiore al costo che la stessa compagnia avrebbe invece sostenuto provvedendo alla riparazione presso carrozzeria convenzionata.

Salirebbero rispettivamente a 45 giorni e a 90 giorni i termini entro i quali la compagnia ha obbligo di formulare offerta nel caso di denuncia di sinistro a due firme o a una firma, mentre salirebbeo a 15 giorni i termini di messa a disposzione del eviocolo per gli accertamenti peritali prma il danneggiato possa provvedere a ripararlo. Conseguentemente i termini sopra indicati per la formulazione di una offerta possono essere sospesi qualora la compagnia presenti specifica querela sulla base della verifica di almeno due elementi sospetti ai fini antifrode e definiti dall’IVASS.

Il divieto di cessione del credito da parte dell’assicurato a società terze, purchè venga concesso uno sconto non inferiore al 5 percento, può essere contrattualizzato dall’impresa al momento della stipula della polizza. Verrebbe ridotta a 120 giorni la tempistica entro la quale il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento del danno subito pena la decadenza del suo diritto. Il sistema sanzionatorio a corollario delle previste disposizioni sarebbe destinato interamente per alimentare il Fondo Vittime della Strada.

Ci auguriamo che l’allarme lanciato dall’IVASS sulla rcauto quale “problema sociale” durante l’audizione in Commissione Finanze della scorsa settimana non venga fatto cadere dal Governo, nè tantomeno il Governo rimanga sordo all’appello con cui lo stesso IVASS si augura che possa essere affrontato “con soluzioni strutturali“.

Se le indiscrezioni sui contenuti dell’imminente decreto (ma si parla anche di disegno di legge) Rc auto fossero confermate ci troveremo nuovamente di fronte alla risoluzione del problema del caro tariffa o a invece a ennesime soluzioni che mettono “tutti contro tutti“?

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