Opinione della Settimana

Rc auto, sui testimoni si cela il rischio dell’incostituzionalità già nella denuncia

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 23 dicembre 2013 n. 300 il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015».

Il provvedimento, che contiene una serie di norme che intervengono in molteplici aspetti del nostro contesto economico e sociale, all’articolo 8 detta nuove norme in tema di assicurazione Rc auto.

Rc auto - Traffico (4) ImcSi tratta di un (ennesimo) intervento di integrazione della disciplina complessa della gestione e della liquidazione dei danni da sinistro stradale, con il coinvolgimento anche di questioni che attengono alle regole generali ed ai profili tariffari del prodotto assicurativo nella Rc auto obbligatoria. Sono numerosi i provvedimenti che, se confermati in sede di conversione, avranno un forte impatto dunque su tutta la disciplina di riferimento del comparto.

Più sconti con la “scatola nera”- Un primo intervento (comma 1, lettera a) è volto a incrementare la diffusione degli strumenti elettronici che registrano l’attività del veicolo (cosi detta “scatola nera“), prevedendo l’obbligo per l’impresa, in caso di volontaria adesione dell’assicurato, di applicare sconti tariffari nella misura minima del 7 per cento.

L’articolo 8 comma 1, che sostituisce l’articolo 132 del Codice delle assicurazioni prevede altresì che i dati registrati dalla “scatola nera” anche su uno solo dei veicoli formino piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

In buona sostanza la norma, prevedendo una sorta di presunzione di prova legale per i dati contenuti nella scatola nera, ha l’obbiettivo palese non solo di agevolare la ricostruzione cinematica dei sinistri stradali, ma anche di limitare il fenomeno grave ed insostenibile delle frodi assicurative nel comparto Rc auto.

Testimoni già nella denuncia – Sempre legata al contesto giudiziario è la novità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 secondo il quale «l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149».

Con l’intento di arginare il fenomeno dei testimoni che emergono solo in una fase successiva alla denuncia sinistro (presupposto talvolta di un’attività fraudolenta di supporto a un sinistro falso) si è voluto introdurre un meccanismo processuale un po’ troppo macchinoso.

La norma prevede, innanzitutto, che siano «fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente» e che di contro, «l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inefficacia della prova testimoniale addotta».

È fatta salva in ogni caso l’ipotesi in cui «risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione».

Se questa era l’intenzione, è facile prevedere che lo sviluppo del processo coinvolgerà in molti casi il dibattito sulla definizione di “oggettiva impossibilità” per la parte di segnalare tempestivamente il nominativo del teste (presumibilmente basterà, ad esempio, esibire al giudice una comunicazione del teste successiva con la quale si segnala alla parte o al suo legale di essere stato teste oculare al fatto), ciò senza considerare i possibili rilievi di incostituzionalità della noma in violazione dell’articolo 24 della nostra Costituzione (diritto e inviolabilità della azione giudiziaria).

Più efficace, in tale contesto antifrode, potrebbe essere l’obbligo per il giudice istruttore della causa, di segnalare alla Procura della Repubblica i nominativi delle persone indicate a testimonio ove risulti, dalla banca dati informatica istituita presso l’Ivass, la ricorrenza dei medesimi in più di tre casi giudiziari negli ultimi cinque anni.

Riparazione diretta del veicolo – L’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dl 145/2013 introduce, inserendo l’articolo 147-bis nel Codice delle assicurazioni, una norma che disciplina il «risarcimento in forma specifica», prevedendo che le imprese di assicurazione possano in alternativa al risarcimento in danaro ed in assenza di responsabilità concorrente, proporre la riparazione diretta del veicolo presso una carrozzeria convenzionata.

In questo caso, l’impresa di assicurazione deve preventivamente comunicare all’Ivass di volersi avvalere nell’esercizio successivo di tale facoltà e proporre ai propri assicurati uno sconto tariffario non inferiore al 5% (10% in alcune aree geografiche).

La parte danneggiata potrà sempre rifiutarsi di recarsi dalla carrozzeria convenzionata con l’assicuratore, ma quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il danno nella misura che avrebbe pagato presso il riparatore prescelto, somma che quindi costituirà il limite risarcitorio per l’assicuratore che sarà tenuto altresì a garantire per due anni la qualità della riparazione.

Divieto di cedere a terzi il diritto al risarcimento – Ancora di importante rilievo nella novella proposta risultano da un lato la facoltà di prevedere nella polizza (con uno sconto tariffario non inferiore al 4 per cento) il divieto di cedere a terzi il diritto al risarcimento del danno, senza il consenso dell’assicuratore, nonché dall’altro la facoltà per l’impresa di proporre, preventivamente all’infortunio, prestazioni sanitarie con professionisti convenzionati che il danneggiato avrà però diritto di rifiutare.

Danno di lieve entità – Di non poco conto, nella disciplina della procedura di risarcimento del danno, è certamente l’abrogazione delle parole «visivamente o» dal testo dell’articolo 32 comma 3-quater della legge n. 27 del 2013, in tema di risarcibilità del danno biologico di lieve entità quando manchi l’accertamento strumentale obiettivo.

È questa la soluzione (restrittiva) proposta dunque dal Governo per comporre il grave vulnus interpretativo generato dalla legge del 2012 assai controversa sul punto. In ragione di tale modifica, viene ribadita la vincolatività del presupposto documentale e strumentale per il risarcimento del danno alla persona nei limiti del 9% di danno biologico.

Risarcimento, prescrizione breve – Estremamente pregiudizievole per i diritti del danneggiato ci pare la modifica introdotta all’articolo 2947, comma 2, del Cc, ove viene disposto che «per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».

Ebbene, il termine di novanta giorni appare davvero immotivatamente penalizzante, al punto da generarne il sospetto di incostituzionalità, specie in situazioni (assai frequenti) di danni che non possono essere esercitati nel termine perché ad esempio non ancora consolidatisi.

Né la deroga prevista dalla stessa norma per i casi di forza maggiore (tutti da identificare nella specie) appare sufficiente a temperare il principio.

Danno da reato – Resta certamente poi escluso dalla disciplina ogni danno derivante da illecito che costituisca reato, per il quale è applicabile in forza dell’articolo 2947, comma 3, del Cc, la prescrizione penale più lunga, mentre tale norma potrebbe costituire pregiudizio per tutte quelle parti (assicuratori compresi) che, surrogandosi nel diritto del danneggiato, agiscano poi in regresso verso altri corresponsabili assumendone la posizione anche sul piano dell’esercizio del diritto.

Autore: Flippo Martini – Guida al Diritto (Articolo originale, via Quotidiano del Diritto)

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