Opinione della Settimana

Compensazioni tra debiti contributivi e crediti verso la Pa: le istruzioni dell’Inps

Archivio Digitale ImcEcco come è possibile ottenere il Durc anche se ci sono contributi non pagati a Inail, Inps e Casse e edili, se l’impresa vanta pari o superiori crediti certificati verso la Pubblica amministrazione

Una guida che spiega come le strutture di Inail, Inps e Casse edili dovranno comunicare tra loro per far funzionare il sistema dei nuovi Durc in compensazione. In attesa che si arrivi a banche dati comune, nel prossimo futuro.

È questo il senso della circolare n 16 del 2014, appena pubblicata dall’Inps per chiarire come gli uffici addetti al rilascio dei documenti dovranno comportarsi di fronte alle certificazioni di crediti verso la pubblica amministrazione.

Nel quadro del sistema vigente in materia di Durc, ricorda anzitutto l’Inps, il documento rilasciato ai sensi del Dl n. 52/2012 viene a costituire una tipologia specifica «attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un Durc per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e assicurativi».

L’Istituto, però, ha voluto fornire qualche indicazione sull’applicazione della nuova disciplina, dopo la realizzazione della piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del ministero dell’Economia.

La regole di base è che, in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, «che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati», gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. La presentazione della richiesta deve avvenire da parte del soggetto titolare del credito. Nelle ipotesi in cui il Durc sia acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione, quest’ultima dovrà inviare la sua comunicazione tramite posta elettronica certificata agli enti competenti al rilascio.

Il Mef, all’interno della sua piattaforma, ha predisposto un’apposita funzione “Verifica la capienza per l’emissione del Durc“, attraverso la quale l’operatore che deve procedere al rilascio ha la possibilità di effettuare un controllo sulla sussistenza e sull’importo dei crediti riportati nella domanda. Il sistema, in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, che comprova l’esito. In pratica, gli oneri contributivi da versare sono, in questi casi, di importo pari o inferiore al saldo disponibile secondo la piattaforma come credito.

E’ fondamentale, però, anche la comunicazione tra Inps, Inail e Casse edili. Queste «dovranno acquisire vicendevolmente la notizia relativa all’importo dell’eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo». Questa comunicazione dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata e servirà a calcolare l’esposizione debitoria totale del soggetto richiedente, in assenza di una banca dati comune.

Un aspetto interessante, analizzato dalla circolare, è l’ipotesi in cui il richiedente voglia attivare una cessione o anticipazione del credito presso una banca. In questo caso dovrà, ovviamente, dimostrare prima che quel credito della Pa è stato svincolato dal legame con il suo debito contributivo. Per questo, ci dovrà essere l’estinzione del debito. Poi, l’avvenuta regolarizzazione «dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario, da parte del titolare del credito, di un Durc aggiornato» che attesti la nuova situazione contributiva.

Autore: Giuseppe Latour – Edilizia e Territorio (Articolo originale)

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