Le istruzioni dell’Istituto sulla copertura per i tirocinanti dopo le linee guida del 2013. Tutelato chi frequenta corsi di formazione fuori studio
Il praticante va assicurato all’Inail se segue corsi di formazione esterni allo studio professionale o se svolge lavori per conto del professionista. Nel primo caso il premio va pagato dal soggetto che cura i corsi di formazione, cioè ordini, collegi, associazioni o altri soggetti autorizzati.
Nel secondo caso dal professionista per conto del quale il praticante svolge le lavorazioni in aggiunta alla pratica professionale. Lo precisa l’Inail nella circolare n. 16/2014 con cui detta i nuovi criteri assicurativi per i tirocini, alla luce delle linee guida 24 gennaio 2013 della conferenza unificata stato regioni.
La nuova disciplina. Le linee guida dettano principi e standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento, mentre non toccano i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini a favore di stranieri e i tirocini estivi. Le linee guida, secondo il ministero del lavoro (così nella nota prot. 1905/2014), sono state recepite da quasi la totalità delle regioni. Perciò, spiega l’Inail, si rende necessario dettare indirizzi operativi uniformi sul territorio, tanto in tema di classificazione tariffaria quanto di retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del premio assicurativo.
Tirocini extracurriculari. In tema di garanzie assicurative, le linee guida ribadiscono l’obbligo assicurativo dei tirocinanti ai fini degli infortuni. Pertanto le regioni, abbiano o meno legiferato in materia, devono assicurare i tirocinanti nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro. In particolare, precisa l’Inail, i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa della voce 0611 delle varie gestioni. Resta comunque invariata la retribuzione imponibile, pari al minimale di rendita rapportato alle giornate di presenza.
Tirocini curriculari. Lo stesso regime si applica ai tirocini curriculari anche se non rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida, trattandosi di ipotesi riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale. Sugli altri tirocini (transnazionali, stranieri, estivi), invece, l’Inail fa riserva di successive istruzioni.
Praticantato per l’accesso alle professioni. In merito l’Inail ribadisce il precedente indirizzo che esclude dall’obbligo assicurativo colui che, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di «praticantato» tenuto conto della gratuità del rapporto e del fatto che il rimborso spese non ha natura corrispettiva. Tuttavia, l’obbligo assicurativo sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica:
- Esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista;
- Partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti (art. 6, comma 9, del dpr n. 137/2012). In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.
Autore: Daniele Cirioli – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)