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IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE ED ADEMPIMENTI PER IMPRESE, INTERMEDIARI E CLIENTELA

IVASS HPCon il documento 3/2014, IVASS ha aperto la fase di pubblica consultazione relativa alla definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell’art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 179/2012 (Dl Sviluppo Bis), convertito nella legge 221/2012.

La norma prevede che l’IVASS provveda, limitatamente al ramo assicurativo danni, “alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d’assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line”. La finalità della norma è quindi quella di realizzare una “semplificazione” sia mediante il ricorso all’innovazione tecnologica, che attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.

L’intervento normativo ha fornito l’occasione per una rivisitazione dei Regolamenti vigenti in tema di intermediazione, trasparenza informativa e contratti a distanza, alla luce delle nuove istanze di “semplificazione”. Per questo motivo, l’Istituto, a partire dal mese di marzo 2013, ha effettuato una serie di preconsultazioni con l’ANIA e con le principali Associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte e cogliere le esigenze delle categorie coinvolte dal provvedimento.

Durante gli incontri, segnala l’Istituto, sono stati evidenziati alcuni aspetti su cui concentrare le attività di “semplificazione” normativa: la necessità, per gli intermediari, di “ridurre” la documentazione da raccogliere in fase assuntiva e la possibilità di acquisirla una sola volta in caso di più contratti con la stessa impresa conclusi tramite il medesimo intermediario; la necessità di ridurre la copiosa documentazione che imprese e intermediari devono rilasciare in forma cartacea alla clientela nella fase pre-contrattuale e contrattuale, anche attraverso l’adozione di documenti informativi più sintetici ed efficaci che consentano una riduzione dei costi legati all’emissione ed alla stampa della documentazione.

Particolarmente proficui sono risultati anche gli incontri con le Associazioni dei consumatori, “ritenuti necessari trattandosi di materia che direttamente incide sui contraenti e sugli assicurati”.

Le Associazioni dei consumatori hanno evidenziato che l’informazione pre-contrattuale è spesso di difficile comprensione e la copiosità che la caratterizza non favorisce l’effettiva conoscenza degli elementi salienti, caratterizzanti il contratto. Per altro verso, con riguardo alla digitalizzazione del rapporto contrattuale, sono state espresse preoccupazioni in ordine alla eventuale “irreversibilità” del rapporto da telematico a “tradizionale” (con scambio cartaceo di documentazione); è stata sottolineata l’importanza di mantenere facoltativa e revocabile la modalità on-line delle comunicazioni ed esclusa l’obbligatorietà per gli utenti di dotarsi di posta elettronica o di utilizzare la firma elettronica.

La rivisitazione dei Regolamenti ISVAP n. 5, sull’intermediazione assicurativa, n. 34, sulla vendita a distanza di prodotti assicurativi, e n. 35, sugli obblighi di informazione, mira quindi “a ridurre gli adempimenti burocratici ma anche a fornire al consumatore lo strumento per poter effettuare una prima valutazione rapida ed efficace del prodotto che si accinge ad acquistare mediante la consultazione, per i contratti relativi ai prodotti dei rami danni, di una apposita Scheda sintetica”.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 22 aprile 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Istituto:

  • Le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni;
  • Le conseguenti risoluzioni dell’Istituto.

Schema di Regolamento IVASS – Misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela (file.zip)
Intermedia Channel

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