Per i coinvolti nel sinistro anche senza colpa
L’omissione di soccorso dopo un incidente stradale è un reato nel quale può incorrere chiunque venga coinvolto nel sinistro, anche senza sua colpa: basta che abbia potuto accorgersi di quanto accaduto. Lo ha ribadito la quarta Sezione penale della Cassazione, nella sentenza 15040/14, depositata ieri. La pronuncia respinge anche la possibilità che alla sospensione della patente si applichi la condizionale.
Il principio secondo cui l’omissione di soccorso scatta a prescindere dalla responsabilità dell’incidente è affermato dall’articolo 189, comma 1, del Codice della strada, che al comma 6 prevede sanzioni penali più la sospensione della patente. Il principio è affermato in modo esteso, in quanto la norma obbliga a fermarsi e prestare assistenza all’«utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento». Di fronte al tentativo del difensore dell’imputato di interpretare questa ricollegabilità al concetto di colpa nel sinistro, la Corte ha analizzato la norma, concludendo per l’interpretazione contraria.
Secondo i giudici, la norma contiene un’ipotesi speciale (stradale) del reato di omissione di soccorso generalmente previsto dall’articolo 593 del Codice penale. L’articolo 189 del Codice della strada tutela il bene giuridico della solidarietà sociale, cui ha particolare diritto chi si trova in situazione di pericolo, di vita o di incolumità personale. Alla luce di questo, se qualcuno si trova in questa condizione di pericolo, deve essere assistito prontamente e l’assistenza deve essere garantita dai soggetti coinvolti nel sinistro. Né – per assurdo – si potrebbe immaginare un obbligo per il solo responsabile dell’accaduto, perché il soccorso va prestato subito e invece le responsabilità non è detto che emergano altrettanto immediatamente.
Quanto alla sospensione condizionale che l’imputato aveva chiesto fosse estesa anche alla parte delle sentenze di merito che gli sospendeva la patente, la Corte ha richiamato il tenore letterale dell’articolo 189, comma 6, del Codice della strada, che definisce la sospensione come sanzione amministrativa. Come tale, non rientra nella condizionale, che ha effetto ai solo fini penali.
Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore