A Milano “bocciata” in appello la società finanziaria Compass
I premi della polizza assicurativa – stipulata per garantire la finanziaria dal rischio d’insolvenza del soggetto finanziato – sono rilevanti ai fini dell’usura e le istruzioni di Banca d’Italia non hanno alcun valore vincolante per il giudice. Così ha deciso la Prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano (giudice relatore Cesira D’Anella) che, con la sentenza numero 1070 del 14 marzo scorso, ha confermato la condanna di Compass Spa (società di credito al consumo del gruppo Mediobanca) avvenuta in primo grado.
La vicenda riguarda un cliente che nell’ottobre del 2008 ha stipulato un finanziamento con Compass e ha accertato che il tasso pagato era superiore alla soglia d’usura se si fossero ricompresi nei costi del finanziamento anche i premi per la polizza assicurativa. Di qui la causa in primo grado e la condanna per usura – nel 2011 – di Compass da parte del Tribunale di Busto Arsizio.
La società ha fatto dunque ricorso contro la sentenza di primo grado ma la Corte d’Appello del capoluogo, confermando un precedente orientamento della stessa Corte, ha ribadito che è indubbio che il costo della polizza, stipulata contestualmente al finanziamento, sia connesso alla sua erogazione ed è quindi (in base all’articolo 644 del Codice penale) sicuramente rilevante ai fini del calcolo del tasso usurario. Secondo la Corte, invece, è irrilevante (perché la legge non fa alcuna distinzione al riguardo) che la polizza sia obbligatoria per legge o facoltativa. Nessun rilievo, infine, hanno le istruzioni di Bankitalia che non sono neppure fonte normative e quindi non vincolano il giudice.
Autore: Marcello Frisone – Plus24