Opinione della Settimana

Danni da caduta, colpa estesa alla vittima

Napoli - Tribunale ImcIl comportamento imprudente limita la responsabilità del «custode». A carico dell’ente che gestisce la strada il giudice stabilisce un indennizzo ridotto al 50% del totale

Per i danni subiti da un motociclista caduto su una strada provinciale si configura una doppia responsabilità: sia del custode, vale a dire la Provincia (in base agli articoli 2043 e 2051 del Codice civile), sia dell’utente danneggiato, che ha usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche o, infine, ignorando eventuali avvisi o divieti.

Lo ha precisato il tribunale di Napoli che, con la sentenza del 14 aprile scorso, si è pronunciato sul caso della caduta accidentale di un motociclista, avvenuta a causa – ha affermato – di un avvallamento situato a margine di un tombino. Per questo l’uomo ha citato in giudizio la provincia di Napoli (titolare del bene demaniale), per vedere riconoscere la responsabilità per omessa custodia della sede stradale.

Nel giudizio si è costituito l’ente pubblico, che ha contestato ogni propria responsabilità e invocato l’assenza di un obbligo di garantire, per tutta l’estensione dalla rete adibita alla circolazione, l’uniformità del manto stradale e l’assenza di insidie più o meno avvistabili dall’utente.

Nel dirimere la controversia, il tribunale riassume i profili di responsabilità che riguardano, in via generale, gli enti tenuti alla gestione e alla manutenzione della strada, rammentando che il custode risponde sia in forza dell’articolo 2043 del Codice civile (che impone un obbligo generale di diligenza e attenzione nella gestione del bene), sia per effetto della presunzione di responsabilità contenuta nell’articolo 2051 del Codice civile, che disciplina una sorta di responsabilità oggettiva che può essere superata solo se l’ente prova che la caduta è stata provocata da un caso fortuito. Quella prevista dall’articolo 2051 è, in effetti, una presunzione assai gravosa per il custode della rete stradale, sia per la difficoltà materiale di estendere il controllo a tutta la rete, sia perché nella giurisprudenza il concetto di “caso fortuito” è relegato a ipotesi residuali, come un evento atmosferico esterno e imprevedibile nelle conseguenze.

Nel caso esaminato, il tribunale di Napoli rileva che la conformazione dell’insidia stradale era tale da dover richiedere la pronta attivazione del custode che avrebbe dovuto esercitare in modo efficace quel potere di dominio sulla rete viaria, utile per ripristinare lo stato di agibilità della strada ed evitare pericolo per chi dovesse transitarvi.

Al tempo stesso, però, il tribunale non omette di considerare la condotta responsabile e concorrente della vittima che, vista la conformazione della strada e la relativa avvistabilità dell’insidia, avrebbe dovuto guidare il motociclo con attenzione. Nei fatti, secondo il giudice, il motociclista avrebbe contribuito attivamente alla caduta e, quindi, a provocare i danni.

Il concorso colposo della vittima che cada a terra per effetto di una insidia stradale, infatti, può essere dichiarato in associazione alla colpa del custode, secondo l’articolo 1227 del Codice civile, che, al primo comma, dispone che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». Di conseguenza, il risarcimento del danno viene ridotto dal giudice nella misura del 50% di quanto gli sarebbe spettato in totale.

Autore: Filippo Martini – Il Sole 24 Ore

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