La franchigia di 129,11 euro non vale per i mezzi di movimento per i disabili
Sono deducibili le spese mediche e di assistenza nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai disabili. Le altre spese sanitarie danno diritto alla detrazione del 19% sull’importo che eccede 129,11 euro. La franchigia non si applica alla detrazione sulle spese per i mezzi di movimento dei disabili e ai sussidi tecnici. La franchigia non si applica alla detrazione sulle spese per i mezzi di movimento dei disabili e ai sussidi tecnici. La detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno e rimaste a carico del contribuente. Per le spese che sono state rimborsate (ad esempio, dall’assicurazione del danneggiante per sinistro stradale): se rimborsate nell’anno di sostenimento della spesa, non sono detraibili; se rimborsate in anni successivi restano detraibili, ma il rimborso è soggetto a tassazione separata nell’anno in cui viene erogato. La detrazione spetta se le spese sono state rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie i cui premi non siano deducibili/detraibili dal contribuente ovvero, se pagati da terzi, siano imponibili in capo al contribuente.
Autore: Marcello Tarabusi – Il Sole 24 Ore Supplemento