Opinione della Settimana

Obiettivo pensione unica: la totalizzazione

Tra i diversi istituti esistenti diretti ad ottenere una pensione unica, analizziamo la totalizzazione. Si ricorda che l’argomento della ricongiunzione è stato già oggetto di uno specifico precedente articolo. Con l’Istituto della totalizzazione, riformato con il D. Lgs. 42 del 2 febbraio 2006, si persegue lo scopo di conseguire un’unica pensione, sia essa di vecchiaia, anzianità o per i superstiti, nel caso in cui il lavoratore abbia versato i propri contributi pensionistici in diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali. L’obiettivo è proprio quello di valorizzare periodi che considerati da soli non sarebbero idonei a far nascere il diritto.

Calcolatrice (6) ImcDue sono le differenze sostanziali rispetto alla ricongiunzione e riguardano i costi per ottenere il beneficio e il calcolo dell’importo pensionistico derivante. Circa i costi, a differenza della ricongiunzione che può essere onerosa (con oneri a volte anche importanti) la totalizzazione è sempre gratuita e può essere utilizzata da tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, autonomi o liberi professionisti. Possono chiedere la totalizzazione tutti coloro che si trovino in una di queste condizioni:

1) lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti;

2) lavoratori iscritti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;

3) lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 509/94 (avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, ecc.);

4) lavoratori iscritti ad albi o elenchi gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D. Lgs. 103/1996 (liberi professionisti in genere); lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995 (parasubordinati);

5) ministri di culto e lavoratori iscritti a fondi di previdenza per il clero iscritti a più casse.

È anche possibile per un lavoratore iscritto in differenti gestioni dell’INPS richiedere che vengano totalizzati i vari periodi con una sola contribuzione Inps. Il diritto a richiedere la totalizzazione è altresì trasmissibile agli eredi nel caso in cui l’assicurato sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Al fine di poter richiedere la totalizzazione non è più necessaria alcuna anzianità contributiva minima, in nessuna delle casse alle quali il lavoratore risulta iscritto (il limite di sei anni ridotto a tre dalla L. 247/2007 è stato abrogato dall’art. 24, comma 19 L. 214/2011). Comunque per calcolare l’anzianità maturata si fa riferimento alle regole proprie dell’ordinamento di iscrizione dei singoli Enti di appartenenza (si considerano infatti maggiorazioni contributive, accrediti figurativi, ecc…). La somma delle anzianità contributive totalizzate determina il diritto all’ottenimento dei requisiti pensionistici. Da quanto precede ne deriva anche che il conseguente calcolo non può che essere contributivo, vale a dire parametrato all’importo dei contributi effettivamente versati. Statisticamente ciò comporta un calcolo economicamente meno vantaggioso rispetto a quello retributivo.

Giova sottolineare che gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione sono tra loro incompatibili. Infatti al fine di ottenere la totalizzazione non deve essere stata richiesta ed accettata la ricongiunzione dei periodi assicurativi, né del resto può essere richiesta una totalizzazione parziale. Per poter ottenere la totalizzazione deve essere presentata apposita domanda all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa nella quale risulta versata l’ultima retribuzione. Tale Ente, una volta interessato, ha l’onere di istruire la pratica provvedendo a inoltrare agli altre forme previdenziali la domanda ricevuta.

Altra differenza fondamentale con l’istituto della ricongiunzione, alla quale si faceva cenno, riguarda l’importo di pensione che viene erogato. Infatti con la totalizzazione la pensione che verrà riconosciuta al lavoratore è solo apparentemente unica, mentre da un punto di vista di calcolo effettivo essa è la risultante di singole quote determinate nelle varie casse di iscrizione secondo il sistema di calcolo vigente nel singolo ordinamento, senza alcun diritto di integrazione al minimo. Le quote così individuate vengono tra loro semplicemente sommate.

Autore: Massimiliano Gorgoni – Il Punto, Giornata Nazionale della Previdenza (Articolo originale)

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