Opinione della Settimana

Rc Auto: Risarcimenti automatici dalle assicurazioni per i premi troppo alti

Consumatori: sufficiente produrre al giudice il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per ottenere il ristoro sulle maggiorazioni di polizza

Rc auto - Traffico (4) ImcPoche ore fa una sentenza della Cassazione (n. 11904/14 del 28.05.14; Cfr. anche Cass. ord. n. 5327/13) ha dato una seria “botta” alle assicurazioni, stabilendo, in favore dei consumatori, un principio di portata senza precedenti. Tutte le compagnie Rc auto multate dall’Antitrust nel 2000 a causa del “grande cartello” (provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000) che aveva determinato prezzi di polizza più elevati di quelli di mercato, sono tenute a indennizzare i propri clienti. Questi ultimi, in caso contrario, possono ricorrere al giudice, intraprendendo un giudizio, senza però dover dimostrare alcunché: dovranno limitarsi a produrre in giudizio – ed è questa la portata innovativa della sentenza –il semplice provvedimento dell’Agcm di condanna delle compagnie (facilmente reperibile). Quest’ultimo viene considerato dalla Suprema Corte una “prova privilegiata” con una elevata attitudine a dimostrare non solo la condotta anticoncorrenziale da parte dell’assicurazione, ma anche il danno ai consumatori.

Fatto ciò, il consumatore avrà assolto all’onere della prova a suo carico. Sarà poi la Compagnia Rc auto, se vuol evitare la condanna, a dover documentare che l’illecito anti-concorrenziale da essa posto in essere non si è riversato, concretamente, in un danno per il proprio cliente. L’assicurazione potrebbe provare che l’aumento del premio è stato dovuto a fattori estranei al cartello, come la crisi economica o la propensione ai sinistri.

Se tale dimostrazione non viene assolta, l’assicurazione sarà tenuta a pagare il risarcimento del danno.

Come fornire la prova del danno?

Se il consumatore è nella difficoltà di quantificare, con esattezza, il danno subìto per via del cartello, potrà anche chiederne la liquidazione “in via equitativa (criterio a cui si fa riferimento quando non sia possibile provare l’esatto ammontare della perdita subita).

In questo modo, si potrà ottenere la liquidazione del danno in una percentuale del premio pagato.

Presunzione di danno

Niente da fare, dunque, per le principali compagnie Rc auto multate dall’Agcm per lo scellerato cartello a scapito degli automobilisti.

Secondo la Cassazione è legittimo giungere a una sentenza di condanna al risarcimento del danno sulla base di una semplice presunzione: ossia che l’intesa anticoncorrenziale abbia determinato un aumento generalizzato del premio di tutte le polizze. Da ciò dovrà poi desumersi, in via automatica, l’esistenza del danno a carico del singolo assicurato, benché invece l’aggravio potrebbe non essersi verificato in concreto.

Il cartello sanzionato nel lontano 2000 aveva determinato la realizzazione, da parte di tutte le compagnie, di condizioni di polizza stardard e particolarmente onerose, mediante “contratti di massa” sottoposti ai consumatori e da questi ultimi firmati senza poterne modificare i contenuti. Contenuti che, appunto, risultavano sostanzialmente uguali per ogni assicurazione. Una intesa contraria alla libera concorrenza, al solo scopo di incrementare i profitti da parte delle compagnie.

La Cassazione però non si limita qua. La “presunzione” di danno è, infatti, doppia: da un lato l’esistenza del danno stesso, dall’altro il suo ammontare, che potrà essere determinato in via equitativa (cioè in base a quanto appare giusto al giudice) anche in assenza di una precisa prova sul punto.

Quali compagnie?

Tra le compagnie multate nel 2000 figurano Ras, Sai, Generali, Lloyd Adriatico, Winterthur, Milano, Unipol, Fondiaria, Axa e Toro.

La questione – è bene sottolinearlo – si pone per quanti hanno inviato, in questi anni, richieste di pagamento interrompendo così i termini di prescrizione, poiché, diversamente, la richiesta di indennizzo verrebbe respinta dal giudice.

Fonte: La Legge per Tutti (Articolo originale)

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