Quali sono le garanzie accessorie principali, cosa offrono e a che stare attenti
Aumenta la domanda di garanzie accessorie rispetto alla RCA obbligatoria per legge: lo dice una recente ricerca. Potrà parere un paradosso, visto che – con la crisi – si è spinti a pensare che gli italiani spendano meno. In realtà, c’è una spiegazione logica: proprio per via della recessione, gli automobilisti sono indotti a sborsare altri soldi per tutelarsi contro eventi che possono danneggiare l’auto e il guidatore. Lo ricordiamo, per chiarezza: la RCA (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il contratto di assicurazione che garantisce il conducente nonché – se persona diversa – il proprietario del mezzo contro il rischio di risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo. La RCA non copre i danni causati a se stessi e alla propria auto. Ed ecco che intervengono e garanzie accessorie sono delle coperture assicurative, non obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza RCA. Ogni garanzia accessoria copre l’assicurato dai danni causati o subiti in determinate situazioni.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE – Con la polizza Infortuni è possibile assicurare anche la propria persona (in qualità di proprietario e/o di conducente) e il veicolo dai danni per i quali la polizza RCA non opera, garantendosi in tal modo una tutela più ampia. Assicura il conducente, per gli infortuni subiti in occasione della guida dell’auto assicurata, che hanno come conseguenza la morte o l’invalidità permanente del guidatore stesso. A seconda della Compagnia, è possibile personalizzare la garanzia in modo diverso. Anzitutto, varia il massimale, ossia il capitale massimo garantito: va da un minimo di 25.000 a un massimo di 250.000 euro. Ma qui entra in gioco la prima raccomandazione per evitare fregature: attenzione, alla franchigia. Che va da 2% al 5%. Nella garanzia infortunio del guidatore, è il punteggio di invalidità permanente che resta a carico dell’assicurato (danno non indennizzabile). In parole povere, si deve avere una lesione superiore a quella percentuale per iniziare a incassare denaro. E generalmente, in caso di riconoscimento di una invalidità permanente superiore al 20%, qualsiasi franchigia non sarà applicata. Non solo: nel caso d’infortunio, il danno per essere indennizzabile deve comportare un grado di invalidità superiore alla franchigia scelta. Infine, le esclusioni sono clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio, e quindi il risarcimento, in caso di sinistro. I casi di esclusione delle coperture sono indicati tassativamente dalle Compagnie e generalmente si riferiscono agli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente. In due parole, se il guidatore era al volante in stato alterato, in caso di sinistro causato la polizza Infortuni non scatta.
FURTO E INCENDIO – La garanzia Furto e incendio copre – per quanto riguarda il furto – i danni al veicolo dell‘assicurato derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati. Invece, la seconda parte di questa polizza copre i danni al veicolo derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il corto circuito dell’impianto elettrico o il surriscaldamento del motore. In questo caso, va tenuto conto di due clausole fondamentali: franchigia e scoperto. La franchigia è espressa in cifra fissa e il suo ammontare è definibile a priori poiché si applica alla somma assicurata. Lo scoperto invece viene espresso in percentuale e, poiché si applica sul danno, il suo ammontare non è definibile a priori. La situazione classica vede una franchigia di 500 euro e uno scoperto del 10%. Se l’incendio causa alla Compagnia un risarcimento per 1.000 euro di danni, il 10% calcolato su questo totale ammonterà a 100 euro, somma inferiore a quella della franchigia: va applicata quest’ultima. Se il furto ammonta a 10.000 euro (valore dell’auto al momento in cui “sparisce“), il 10% risulterebbe è 1.000 euro. In questo caso, vince lo scoperto, e si applica questa clausola, non la franchigia. Importante: di solito, in caso di danneggiamento totale del veicolo avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la Compagnia riconoscerà come indennizzo il prezzo di listino a nuovo del veicolo o l’importo della fattura d’acquisto dello stesso al netto dello scoperto e del minimo indicato in polizza.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI – Di solito, questa polizza viene venduta in aggiunta alla garanzia “Collisione con veicolo assicurato” o al “Furto e Incendio“. Prevede il rimborso dei danni causati all’auto assicurata da eventi socio politici, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con franchigia di 500 euro. Ogni Compagnia può prevedere anche l’indennizzo del valore di acquisto senza applicazione di svalutazione per i primi sei mesi dalla data di acquisto. L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al valore commerciale della moto al momento del sinistro.
CRISTALLI – La garanzia Cristalli, in genere, prevede il rimborso dei costi sostenuti per la riparazione di scheggiature o la sostituzione dei cristalli: parabrezza, vetri laterali del veicolo e lunotto. Ma solo se danneggiati per causa accidentale e/o per fatto involontario di terzi. Occhio: la garanzia è prestata con una franchigia variabile (attorno a 200 euro), applicata solo nel caso di sostituzione del cristallo danneggiato. E con un massimale variabile anch’esso (di 3.000 euro) per anno assicurativo. Di solito, rivolgendosi al riparatore convenzionato, si ha la garanzia di avere la sostituzione di ogni tipo di cristallo entro tre ore dalla consegna al centro di assistenza, per qualsiasi genere di veicolo: automobile, autocarro, furgone o camper. Non solo: la garanzia sul cristallo dura a vita. Alcune assicurazioni rimborsano anche i danni subiti da materiali trasparenti (anche se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini. Attenzione: spesso vengono esclusi i rimborsi per le rigature, segnature, screpolature. Esclusi gli eventuali danni che vengono causati ad altre parti dell’auto dalla rottura dei cristalli stessi: un esempio? La rottura del parabrezza che danneggia le strutture interne dell’auto.
COLLISIONE E KASKO – La polizza Collisione con veicolo identificato (o Mini-Kasko) prevede l’indennizzo per i danni subiti a causa di urto o collisione con altro un mezzo di cui si conosce la targa. Nulla conta la responsabilità del guidatore. C’è un valore massimo assicurabile di 5.000 euro. Con uno scoperto del 10% e una franchigia di 250 euro. Non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato. La garanzia Collisione comprende gli accessori di serie, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza. Chiudiamo con la più costosa delle polizze aggiuntive: la Kasko completa, o Kasko totale: l’indennizzo è esteso anche ai danni subiti dall’auto (a prescindere dalla responsabilità del guidatore o di terzi), nel caso di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione generica. Opera con uno scoperto del 10% con franchigia di 500 euro. La garanzia Kasko comprende gli accessori di serie, se il loro valore è riportato sulla scheda di polizza. È costosissima: consigliabile per chi corre un rischio elevato di incorrere in incidenti legati all’imperizia o non direttamente legati a collisioni con altri mezzi.
Fonte: SicurAUTO.it (Articolo originale)