Malattia ancora sconosciuta dall’assicurato e non dichiarata al momento della firma della polizza sulla vita: nessuna riduzione dell’indennizzo
Il lavoratore dichiarato inabile al lavoro ha diritto all’indennizzo anche se, al momento della stipula della polizza assicurativa, non ha dichiarato la malattia perché inconsapevole di averla.
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione (n. 12838 del 6.06.2014).
Chi stipula una polizza assicurativa sulla vita è tenuto a dichiarare le proprie condizioni di salute in quanto esse sono determinanti nella valutazione del rischio e, quindi, delle condizioni contrattuali stabilite dalla compagnia assicurativa. Difatti la legge prevede determinate conseguenze nel caso in cui l’assicurato dichiari informazioni inesatte o incomplete relative a circostanze fondamentali per il contratto di assicurazione.
Se la reticenza (nascondere una circostanza che si conosce e si dovrebbe dichiarare) o l’inesattezza è dovuta a dolo o colpa grave dell’assicurato (il quale, per esempio, ha omesso volontariamente di dichiarare uno stato di salute grave) il contratto di assicurazione può essere annullato (Art. 1892 cod. civ.).
Qualora, invece, la reticenza o l’inesattezza delle informazioni non sia dovuta a dolo o colpa dell’assicurato, la compagnia assicurativa può recedere dal contratto (Art. 1893 cod. civ.).
Inoltre, la compagnia assicurativa può ridurre la somma dovuta all’assicurato, qualora il sinistro si verifichi prima che essa venga a conoscenza della reticenza o dell’inesattezza delle dichiarazioni (Art. 1893, c. 2, cod. civ.).
La Cassazione ha preso in esame il caso dell’assicurato che non dichiari la propria patologia alla compagnia assicurativa poiché al momento della stipula della polizza avverte solo lievi sintomi senza ancora conoscerne il motivo.
Questa ipotesi non rientra fra quelle di dolo o colpa grave in quanto l’assicurato tace sulle proprie condizioni salute negative in quanto non ne è consapevole.
L’inconsapevolezza della malattia, secondo i giudici, non rientra neppure fra le ipotesi di reticenza che comportano la riduzione dell’indennizzo: l’assicurato non avrebbe comunque potuto in alcun modo dichiarare una patologia non ancora diagnosticata al momento della stipula della polizza.
Il lavoratore ha dunque diritto all’intero indennizzo anche quando non ha fatto presente alla compagnia assicurativa l’esistenza di una malattia che lo ha poi inabilitato al lavoro, se al momento del contratto i lievi sintomi non erano riconducibili ad una malattia specifica e non erano mai stati considerati rilevanti dai medici.
Per i giudici l’inconsapevolezza di una condizione di salute che si manifesta solo successivamente alla stipula della polizza non è reticenza e pertanto non va sanzionata con la riduzione dell’indennizzo.
Autore: Maria Monteleone – La Legge per tutti (Articolo originale)