Opinione della Settimana

Apprendistato, più vincoli alle stabilizzazioni

Deroghe per le parti sociali solo oltre 50 dipendenti

La circolare 18/14 sl concentra anche sulle ricadute operative di alcune modifiche apportate all’apprendistato dal decreto Poletti.

Apprendistato (2) ImcA partire dal piano formativo individuale (Pfi), per cui la legge di conversione 78/14 prevede la forma scritta, ancorché «sintetica», con contestuale eliminazione del termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per la sua elaborazione. Il ministero chiarisce che resta ferma la validità delle clausole dei Ceni in vigore, le quali «sulla scorta della precedente formulazione della norma già prevedono detto termine, nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo».

Rilievo ha anche la cosiddetta clausola di stabilizzazione, inizialmente eliminata dal Dl 34/14 e poi riapparsa con una nuova disciplina nella legge 78/14. Viene meno il vincolo legale di stabilizzazione, ma solo per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, mentre per gli altri l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione, nei 36 mesi precedenti, di almeno il 20% degli apprendisti assunti in precedenza o dei diversi limiti previsti dai contratti collettivi di riferimento. Sul punto – si chiarisce nella circolare – viene fissata dal legislatore una limitazione alla delega alle parti sociali nell’introdurre clausole di stabilizzazione, possibili adesso solo per modificare il regime legale di chi occupa oltre 50 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che hanno fino a 49 dipendenti «la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste nei contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà evidentemente avere il medesimo effetto trasformativo».

Alcune novità riguardano, infine, due delle tre tipologie d’apprendistato. Nel caso di quello per la qualifica e per il diploma professionale si sottolinea che il limite minimo di retribuzione da corrispondere all’apprendista dovrà essere pari almeno al 35% del monte ore complessivo del lavoratore, comprensivo della formazione. Si precisa, inoltre, che la contrattazione collettiva potrà prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto per attività stagionali con l’obiettivo di sollecitare un «utilizzo» dello stesso anche a tempo determinato.

In materia di apprendistato professionalizzante si chiarisce, invece, che il termine di 45 giorni dall’instaurazione del contratto di apprendistato – entro cui la Regione deve comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica – deve intendersi come «obbligatorio». Ne consegue che la mancata comunicazione entro 45 giorni «non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso d’inadempimento degli obblighi formativi».

Autore: Mauro Pizzin – Il Sole 24 Ore

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