Selezione delle più recenti decisioni dei tribunali e della Corte di Cassazione risarcimento previsto dall’articoli 92, 93 e 94 del codice al consumo (Dlgs 206/2005)
Responsabilità civile – Danno – Patrimoniale e non patrimoniale (morale) – Risarcimento (in genere) – Danno non patrimoniale – Risarcibilità espressa – Ipotesi – Danno non patrimoniale da vacanza rovinata (Tribunale di Carini, civile, sentenza 16 gennaio 2013)
La disposizione di cui all’articolo 94 cod. consumo, che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, rappresenta un caso in cui la risarcibilità del danno non patrimoniale trova un’espressa contemplazione, ai sensi dell’articolo 2059 c.c.
Responsabilità civile – Danno da vacanza rovinata – Questioni giuridiche di pronta soluzione – Atteggiamento collaborativo delle parti – Avvio di un dialogo bonario – Proposta conciliativa formulata dal giudice – Ammissibilità (Tribunale di Bari, civile, ordinanza 31 ottobre 2013)
In tema di richiesta di risarcimento danni da vacanza rovinata dovuta a mancata esecuzione della prestazione turistica, il giudice, tenuto conto della pronta soluzione delle questioni giuridiche emerse e dell’atteggiamento manifestato dalle parti nel corso del giudizio, poiché le stesse, già dichiaratesi pronte a un spirito collaborativo per la risoluzione amichevole della controversia, aderendo al modello conciliativo, hanno dato avvio al dialogo bonario, scambiandosi proposte secondo lo scadenzario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa, può formulare una proposta conciliativa per chiudere rapidamente la vertenza.
Risarcimento danni – Vacanza rovinata – Risarcimento del danno – Debito di valore – Diritto alla rivalutazione monetaria – Corresponsione degli interessi – Presupposti (Tribunale di Bari, sezione II civile, sentenza 6 maggio 2013 n. 1468)
In merito al danno da vacanza rovinata, attesa la natura di debito di valore del risarcimento, anche da inadempimento contrattuale, le somme così riconosciute sono soggette a rivalutazione. Nulla spetta, invece, a titolo di interessi in quanto il ritardo nella percezione dell’equivalente monetario del danno non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi. Costituisce infatti un dato notorio che l’obbligazione risarcitoria è un’obbligazione di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. Il riconoscimento degli interessi costituisce in tale ipotesi, una mera modalità liquidatoria del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgono a reintegrare pienamente il creditore, che deve essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Danno da vacanza rovinata – Quadro normativo – Interpretazione dell’articolo 5 della direttiva n. 90/314/Cee – Consumatore – Inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso – Diritto al risarcimento del danno morale derivatone – Impossibilità che ogni disagio possa essere risarcito – Tutela risarcitoria solo per i disagi che superano una soglia minima di tolleranza – Valutazione relativa al singolo caso – Apprezzamento di fatto da parte del giudice di merito – Inadempimento del contratto di viaggio – Mancato godimento delle utilità promesse – Possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale – Parte che lo rivendichi – Onere della prova della sussistenza e dell’entità del danno concretamente subito (Tribunale di Milano, sezione XI civile, sentenza 24 aprile 2013 n. 5787)
Il danno da vacanza rovinata trova la propria fonte normativa negli articoli 2059 c.c., 93 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) e nell’interpretazione dell’art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, secondo cui il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso. Orbene, sul punto occorre precisare come non ogni disagio patito dal turista possa legittimare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, bensì solo quelli che, in base ai generali precetti di correttezza e buona fede, superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto da parte del giudice di merito. Ne consegue che, in caso di inadempimento del contratto di viaggio, che abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse, è possibile risarcire il danno non patrimoniale, sebbene rimane sempre a carico della parte l’onere di provare la sussistenza e l’entità del danno concretamente subito in conseguenza del predetto inadempimento.
Risarcimento danni per inadempimento contrattuale in materia di turismo – Viaggio – Catalogo illustrativo – Difformità tra le informazioni di cui al catalogo e la situazione reale – Inesatto adempimento della prestazione imputabile al produttore del pacchetto turistico – Vacanza rovinata – Azioni di classe – Interventori – Ammissibilità o meno dell’azione (Tribunale di Napoli, sezione XII civile, sentenza 18 febbraio 2013 n. 2195)
Le difformità riscontrate tra le informazioni di cui al catalogo illustrativo del viaggio, richiamato nel contratto, e la situazione reale in cui i turisti vengano a trovarsi all’arrivo nel luogo di vacanza, determinanti un inesatto adempimento della prestazione imputabile al produttore del pacchetto turistico, in assenza di prova liberatoria da parte di tale soggetto, danno luogo alla fattispecie della vacanza rovinata, rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver egli potuto godere pienamente della vacanza, come occasione di svago e di riposo. Il pregiudizio predetto può essere legittimamente riconosciuto in favore di tutti gli interventori nelle azioni di classe che versano nei confronti della stessa impresa in una situazione identica e, dunque, in una situazione di identità di diritti, con ciò intendendosi diritti coincidenti in tutti gli elementi costitutivi, sia con riferimento all’an che al quantum del risarcimento, potendosi differenziare solo per il fatto che ineriscono a soggetti diversi. In circostanze siffatte, pertanto, il Giudice chiamato a verificare la sussistenza della identità dei diritti, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, è tenuto ad accertare l’esistenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto, dovendo dichiarare la domanda inammissibile nel caso in cui tale identità non può essere ravvisata (come nella specie in relazione a taluni degli interventori).
Pacchetto turistico “tutto compreso” – Responsabilità del tour operator – Danno da vacanza rovinata – Prova del verificarsi del danno – E’ sufficiente la prova dell’inadempimento (Tribunale di Verona, civile, sentenza 19 dicembre 2012)
In tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata“, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.
Trasporti – Contratto di viaggio turistico – In genere – Danno non patrimoniale da vacanza rovinata – Prova – Contenuto – Inadempimento del contratto di pacchetto turistico – Sufficienza – Fondamento (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 maggio 2012 n. 7256)
La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata“, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero.
Trasporti – Contratto di viaggio turistico – In genere – Danno non patrimoniale da vacanza rovinata – Risarcibilità – Condizioni (Corte di Cassazione, sezione 3 civile, sentenza 11 maggio 2012 n.7256)
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’articolo 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Pacchetti turistici – Danno da vacanza rovinata – Natura non patrimoniale del pregiudizio – Fondamento normativo – Necessità di liquidazione in via equitativa e ammissibilità della prova per presunzioni del danno – Sussistenza (Tribunale di Palermo, sezione III civile, sentenza 8 giugno 2010 n. 2872)
Per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l’autorevole avallo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione 12 marzo 2002, n.168) il risarcimento del cd. danno da vacanza rovinata può farsi rientrare nella previsione dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (“ex multis” Trib. Milano 4 giugno 1998, Trib. Bari 8 agosto 2000; Trib. Treviso 14 gennaio 2002; Trib. Milano 7 febbraio 2002; Trib. Napoli 26 febbraio 2003; Trib. Verbania 23 aprile 2002). Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene “vacanza” viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale. La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’articolo 2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto“.
Trasporti – Risarcimenti – Danno da “vacanza rovinata” – Natura – Contratto di trasporto aereo – Valigie perdute e danneggiate – Esclusione (Tribunale di Palermo, sezione III civile, sentenza 8 giugno 2010 n. 2872)
Il danno da “vacanza rovinata” ha natura contrattuale e non può essere utilizzato nel caso di contratto di trasporto aereo, poiché quest’ultimo non applica la disciplina del Codice del consumo. Quindi, per le valigie perdute e danneggiate può essere risarcito solo il danno così come inteso dalla Corte di giustizia europea nella sentenza 7/5/2010 n. 451243. Con il contratto di trasporto, infatti, il vettore assume l’obbligo a trasferire le persone e i loro bagagli da un luogo ad un altro, non rilevando in alcun modo la finalità del viaggio, mentre nei contratti stipulati con i tour operator la motivazione di svago e di vacanza rientra nel contenuto del contratto, costituendo la causa in concreto di esso, caratterizzando, altresì, l’obbligazione del venditore, che deve garantire la fruizione della vacanza pena l’inadempimento ed il consequenziale risarcimento del danno.
Fonte: Quotidiano del Diritto, a cura della Redazione di Lex 24 (Articolo originale)