Prestazioni sempre garantite nel dubbio tra malattia e infortunio. Aggiornata la convenzione Inps-Inail sui casi di competenza incerta
Prestazione garantita al lavoratore infermo. Infatti, nei casi di dubbia competenza assicurativa tra Inps e Inail riceverà comunque un’indennità per tutte le giornate di assenza da lavoro. Ad erogarla sarà l’istituto che riceve per primo la segnalazione in misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea (Inail) ovvero del 100% dell’indennità di malattia (Inps). A stabilirlo, tra l’altro, è la nuova convenzione tra Inail e Inps che aggiorna le regole in vigore dal 2008 per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori nei casi di dubbia competenza, approvata dall’Inail con determina n. 147/2014.
Malattia o infortunio? La convenzione regolamenta i rapporti tra i due istituti, Inps e Inail, ai fini dell’erogazione di un’indennità ai propri assicurati per i periodi di assenza dal lavoro dovuti ad eventi che non hanno una precisa collocazione tra quelli morbosi (malattia, gestita dall’Inps) o infortunistici (gestiti dall’Inail), al fine di preservare il reddito ai lavoratori. Si tratta di anticipazioni che poi trovano regolazione tra i due istituti interessati.
Le anticipazioni ai lavoratori. La convenzione prevede che l’istituto che abbia ricevuto per primo la denuncia/certificato del lavoratore deve corrispondergli, fino all’assunzione del caso da parte dell’istituto competente e comunque nei limiti del periodo massimo indennizzabili, le prestazioni precedentemente indicate. Le anticipazioni saranno oggetto di regolazione, con cadenza almeno annuale e con modalità da concordare tra i due istituti; gli oneri per le spese generali, nonché per eventuali visite ed accertamenti amministrativi e sanitari, invece, restano a carico dell’istituto che li ha sostenuti.
Modalità operative: Inail. I casi denunciati all’Inail relativi ai propri assicurati, per i quali dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico-legale sia stata esclusa l’indennizzabilità dell’evento in quanto infortunio o malattia professionale, sono di competenza Inps. Per tali casi l’Inail provvederà a inoltrare alla struttura territoriale competente dell’Inps, con la massima tempestività e in ogni caso entro i prescritti termini, una dichiarazione d’incompetenza motivata con l’illustrazione degli elementi di fatto e di diritto valutati e la connessione logica tra la valutazione effettuata e la determinazione assunta – corredata di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria, compreso il prospetto delle indennità liquidate. Sarà cura dell’Inail comunicare all’interessato e al datore di lavoro, sempre entro gli stessi termini, l’esito dell’accertamento negativo e la relativa comunicazione all’Inps.
Modalità operative: Inps. I casi denunciati direttamente all’Inps dall’interessato, per i quali sia ravvisata la presenza di requisiti utili a qualificare l’evento come riconducibile alle fattispecie tutelate dalla normativa sull’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero che richiedano altri approfondimenti al fine di verificarne la natura, saranno segnalati dall’Inps alla struttura territoriale dell’Inail, con contestuale comunicazione al lavoratore interessato e al datore di lavoro, sempre entro i prescritti termini.
Termini. L’istituto che ha ricevuto la denuncia/certificato è tenuto a inviare la dichiarazione di propria incompetenza all’altro istituto entro 60 giorni dalla ricezione in caso di infortunio/malattia comune ed entro 90 giorni in caso di malattia professionale, ivi compresi i casi di esclusione. Questi ultimi, stabilisce la convenzione, saranno compiutamente definiti una circolare a firma congiunta Inps-Inail di prossima emanazione.
Autore: Daniele Cirioli – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)