Ancora un mese di tempo per migliorare la futura pensione: Entro il 20 settembre le domande all’Inps per effettuare l’integrazione per gli anni 2012-13
Conto alla rovescia per la «volontaria» degli intermittenti. I lavoratori a chiamata hanno tempo fino al prossimo 20 settembre per decidere se avvalersi o meno della possibilità di richiedere all’Inps di versare i contributi volontari in relazione ai periodi in cui hanno avuto retribuzioni o indennità di disponibilità inferiori al minimo che garantisce l’accredito ai fini pensionistici. La scadenza, unica, riguarda i periodi relativi agli anni che vanno dal 2003 fino al 2012.
Job on call. La scadenza interessa i lavoratori occupati con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (detto anche job on call). Tale è il contratto con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro il quale può utilizzare la prestazione lavorativa all’occorrenza. Limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, e a parità di orario di lavoro svolto, si applicano le norme in materia di minimale contributivo (quindi pensionistico). Al contrario, l’indennità di disponibilità (che è dovuta, se prevista nel contratto, per i periodi di «attesa» della chiamata a lavoro) è soggetta a obbligo contributivo in relazione all’importo effettivamente corrisposto, senza rispetto del minimale contributivo (e quindi neppure pensionistico). Per questa ragione il dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi che ha disciplinato il lavoro a chiamata) ha affidato a un dm il compito di definire la retribuzione convenzionale per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare nei casi in cui la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità risulti d’importo inferiore. Cosa avvenuta con il dm 30 dicembre 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 40/2005), individuando quale parametro retributivo di riferimento il «limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi» (art. 7, comma 1, legge n. 638/1983).
La volontaria può essere richiesta dai lavoratori intermittenti che, nei periodi coperti da contributi obbligatori, abbiano percepito una retribuzione e/o un’indennità di disponibilità inferiore al valore della retribuzione convenzionale (euro 8.364,20 per il 2003, salito a euro 10.418,20 nel 2014). La facoltà è esercitabile a domanda e, se accolta, consente di versare una contribuzione il cui importo è calcolato sulla differenza fra retribuzione convenzionale e valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del parametro minimo, cosa che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici. Per l’autorizzazione l’Inps non richiede requisiti contributivi.
Un decennio in scadenza (2003/2012). L’Inps ha dettato le istruzioni operative con circolare n. 33/2014 stabilendo, tra l’altro, che, al fine di consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il minimo retributivo utile all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione può essere richiesta annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali è possibile il versamento, a cominciare dall’anno 2013 (il primo termine è quindi scaduto lo scorso 31 luglio). Per le richieste per la copertura dei periodi relativi agli anni dal 2003 al 2012, invece, l’Inps ha fissato il termine a sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare n. 33 del 20 marzo 2014, a pena di decadenza. Quindi al prossimo 20 settembre. Nella domanda vanno espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali si intende effettuare il versamento integrativo.
Autore: Daniele Cirioli – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)