Opinione della Settimana

Lesioni da incidenti stradali: salvo il sistema delle tabelle

Corte Costituzionale - Palazzo della Consulta (2) Imc

(Autore: Patrizia Maciocchi – Quotidiano del Diritto)

È adeguato il risarcimento per i danni micropermanenti. I criteri non sono troppo rigidi, né discriminatori

La Corte Costituzionale (nella foto, il Palazzo della Consulta) salva il criterio di liquidazione delle lesioni micropermanenti. Il giudice delle leggi (sentenza 235) dichiara infondate tutte le questioni di legittimità sollevate con quattro ordinanze. Facendo così tirare un sospiro di sollievo alle compagnie di assicurazione che indicavano il danno alla persona come la principale causa del caro-Rc auto. Una materia è stata oggetto, negli ultimi anni, di ripetuti interventi normativi, alcuni stralciati o inattuati proprio per la delicatezza e l’importanza degli interessi in gioco.

Nel mirino dei giudici era finito l’articolo 139 del Dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private) che presentava, ad avviso dei collegi remittenti, diversi dubbi di incostituzionalità e di contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in particolare con l’articolo 6 sul diritto ad un processo equo.

Il sistema indennitario troppo rigido, ancorato a tabelle predefinite, con il solo margine di manovra concesso al giudici di aumentare l’importo di un quinto, non garantirebbe una piena riparazione del danno e una sua personalizzazione, ad iniziare dal non contemplato danno morale. Un trattamento discriminatorio rispetto a chi, pur procurandosi lesioni di uguale entità ma in contesti diversi, ad esempio cadendo da cavallo, può aspirare a un risarcimento non prestabilito ma tarato sulla persona. L’accusa mossa al codice delle assicurazioni è di far prevalere gli interessi delle compagnie sul diritto inviolabile alla salute. La Consulta però respinge i dubbi sollevati con le ordinanze. Cade per prima la perplessità sul contrasto con la Cedu: l’equo processo “veglia” sull’azionabilità del diritto in giudizio e non sull’oggetto della pretesa. Non passa neppure la tesi della disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche. Per i giudici delle leggi la tutela risarcitoria per chi è coinvolto in incidenti stradali è addirittura più incisiva e sicura rispetto a quella dei dannegiati in seguito a eventi diversi: solo i primi, infatti, hanno lo scudo della copertura assicurativa imposta per legge al danneggiante, che si traduce in una garanzia del risarcimento. Anche la possibilità per il giudice di far lievitare del 20% la cifra liquidabile, in considerazione delle condizioni soggettive dell’infortunato, toglie forza all’argomento dell’eccessiva rigidità delle tabelle.

E dove manca il codice delle assicurazioni supplisce la giurisprudenza. E’ il caso della mancata previsione del danno morale, “dimenticato” dall’articolo 139 del Dlgs 209/2005 che cita solo il danno biologico. Alla “svista” rimedia la Cassazione che, a Sezioni unite (sentenza 26972 del 2008), fa rientrare il danno morale nell’area del danno biologico come sofferenza fisica o psichica. Un diritto vivente al quale il giudice può attingere per incrementare l’ammontare del danno.

Infine la Corte costuzionale affronta il tema del diritto inviolabile all’integrità della persona mettendolo sui piatti della bilancia insieme al dovere di solidarietà.

La Consulta ricorda che le compagnie assicuratrici si muovono nell’ambito del sistema Rc auto con assicurazione obbligatoria e concorrono, per legge, al Fondo di garanzia per le vittime della strada con un fine solidaristico. L’interesse al risarcimento va dunque contemperato, con quello, generale, degli assicurati a pagare premi sostenibili. E la disciplina censurata supera sul punto l’esame del principio di ragionevolezza tra il “sacrificio” imposto e l’interesse generale. Con anologhe considerazioni, anche la Corte di giustizia Ue (Causa C-371/12) ha escluso l’incompatibilità dell’articolo 139 del codice con le direttive europee.

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