(Autore: Enrico Bronzo – Quotidiano del Diritto)
La Corte di cassazione ha annullato una sentenza della corte d’appello di Milano in materia di risarcimento del danno morale a una fidanzata a cui, in un incidente stradale, era morto il fidanzato per colpa di altri. Con la sentenza 46351 depositata ieri, la Corte ha ricordato ai giudici di merito che «affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti». E che quindi vanno risarciti solo i legami affettivi connotati, appunto, dalla stabilità della relazione.
In primo grado il danno, a titolo di provvisionale, era stato determinato in 15mila euro (la stessa somma assegnata ai fratelli della vittima), cifra dimezzata in secondo grado perché la fidanzata non era convivente. Alla sentenza della Corte di Milano avevano presentato ricorso i legali della compagnia assicurativa dell’investitore, denunciando «la violazione di legge, il vizio motivazionale e l’erronea applicazione degli articoli 74 del codice di procedura penale e 2697 del codice civile con riferimento sia alla risarcibilità del danno subito dalla fidanzata, non convivente, sia rispetto alla non corretta applicazione della disciplina dell’onere della prova, nel casi di richiesta risarcitoria, ai sensi dell’articolo 185 del codice penale». A supporto di ciò la Cassazione ha sottolineato che i principi costituzionali da prendere a riferimento non erano gli articoli 29 e 30 della Costituzione – «così che detto legame debba essere necessariamente strutturato come rapporto di “coniugio”, ed a questo debba somigliare» – quanto piuttosto nell’articolo 2 che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazione della persona in quanto tale.
Inoltre, in tema di onere della prova, la Corte ha ricordato la propria sentenza n. 7128/2013 nella parte in cui dice che «spetta al giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, e degli elementi, anche presuntivi addotti dalla parte, l’apprezzabilità della relazione affettivi, a fini risarcitori».