Opinione della Settimana

L’agente assicurativo trattiene il premio: è appropriazione indebita

Cassazione - Esterno (2) Imc

(Autori: Antonio Ciccia e Alessio Ubaldi – ItaliaOggi Sette)

L’agente assicurativo che, a garanzia del pagamento della provvigione, trattenga in tutto o in parte le somme versate dal cliente per la polizza risponde del reato di appropriazione indebita quando il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 47121, depositata il 14 novembre 2014.

Nel caso concreto un agente assicurativo è stato rinviato a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata commessa in danno di un cliente della compagnia. In particolare, la procura ha contestato all’imputato di avere illecitamente trattenuto somme di denaro lui corrisposte dal cliente a titolo di premio per una copertura. All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale ha ritenuto accertata la responsabilità penale dell’agente, condannandolo alla pena della reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La corte d’appello, adita in sede di gravame dalla difesa, ha confermato il verdetto, sicché alla difesa dell’imputato non è rimasto che rivolgersi alla corte romana. Agli Ermellini è stato chiesto di annullare la sentenza emessa dalla corte territoriale, erronea, secondo la difesa, nella parte in cui i giudici di appello ebbero a condannare l’imputato senza tener conto del perché questi avesse trattenuto le somme incriminate. L’agente ha, infatti, insistito nell’evidenziare la sua posizione creditoria nei confronti della compagnia, rea di non aver corrisposto tutte le provvigioni spettanti all’imputato per il complesso dell’attività lavorativa svolta. Colché la difesa ha fatto richiamo all’istituto della compensazione, per poi soffermarsi sulla carenza del dolo che deve sorreggere la condotta del reato di appropriazione indebita: l’intento dell’agente, in questi termini, non era quello di appropriarsi deliberatamente delle somme, bensì solo di trattenerle a garanzia del soddisfo dei suoi crediti.

La Suprema corte, nel confutare appieno la tesi difensiva, ha osservato come, nel reato di appropriazione indebita, il principio della compensazione con credito preesistente non possa operare quando si tratti, come nel caso di specie, di crediti non certi, né liquidi ed esigibili. Affinchè un diritto di credito possa essere eccepito in compensazione con l’effetto di escludere il dolo del reato di appropriazione indebita è, infatti, necessario che sia dimostrata non solo l’esistenza, in concreto, del credito, ma anche la sua attuale esigibilità.

Esclusa la possibilità di invocare la compensazione, la corte si è poi soffermata sull’elemento soggettivo del reato, ossia «la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, e allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità». Sotto questo profilo, ricostruita la dinamica dei fatti, i giudici romani hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo traendolo non solo dal rifiuto ingiustificato della restituzione delle somme (delle quali l’imputato era in possesso nei limiti dell’essere agente assicurativo), ma anche e soprattutto dall’azione di simulare un intento restitutorio mediante emissione di una assegno in favore della compagnia poi risultato scoperto: tale quadro, secondo la corte, rendeva manifesta l’esistenza tanto dell’elemento oggettivo (il possesso indebito delle oltre la scadenza dei termini per la restituzione) quanto dell’elemento soggettivo, essendo evidente la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso in proprietà per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto.

Sulla base di queste premesse la Cassazione ha optato per il rigetto del ricorso, per l’effetto confermando la sentenza di condanna emessa dai giudici della corte d’appello.

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