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Ddl concorrenza, le misure per il settore assicurativo

Federica Guidi (Foto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi) Imc

Sono quindici gli articoli che riguardano il settore assicurativo contenuti nel Ddl Concorrenza approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo Economico, Federica Guidi (nella foto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi).

Le misure previste vanno a sostituire od integrare diversi articoli del Codice delle Assicurazioni, soprattutto per quanto riguarda il segmento Rc Auto: si parte da una riscrittura dell’obbligo a contrarre per le imprese agli obblighi informativi degli intermediari, articolo nel quale è scomparso il riferimento ai tre preventivi da presentare ai clienti che era stato inserito nella bozza in circolazione fino ad oggi. Il Ddl introduce però l’obbligatorietà a fornire la comparazione dei premi praticati dalle imprese (per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli) attraverso il collegamento internet al preventivatore IVASS. Non è tuttavia richiesto il rilascio di alcuna documentazione cartacea successiva.

Viene quindi riproposto un sistema di sconti obbligatori per gli automobilisti che accettassero di inserire in polizza almeno una delle clausole “finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi”: ispezione preventiva dei veicoli, installazione della scatola nera (dotata dei requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri), rilevatori del tasso alcolemico (che impediscano l’eventuale avvio del motore), rinuncia alla cessione del credito per il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, risarcimento in forma specifica (presso officiine convenzionate) o per equivalente.

Seguono quindi misure per la trasparenza delle variazioni di premio – in sede di rinnovo o preventivo, va ora inserita la variazione percentuale ed assoluta sia in aumento che in diminuzione −, misure relative all’assegnazione delle classi di merito e l’obbligo di identificazione, entro il termine di presentazione della denuncia, dei testimoni di sinistri con soli danni a cose.

L’intero articolo 7 del Ddl si occupa del risarcimento del danno non patrimoniale (Artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni): per quanto riguarda le lesioni di non lieve entità, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere predisposta una tabella unica nazionale per le invalidità comprese tra dieci e cento punti, comprensiva del valore economico “da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”. Per le lesioni di lieve entità sono individuati e riscritti criteri e misure per il risarcimento del danno biologico temporaneo e/o permanente.

Sempre per quanto riguarda il segmento Rc Auto, il Ddl si occupa inoltre di normare il valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici (le risultanze dei dispositivi formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui si riferiscono), ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative, la trasparenza delle procedure di risarcimento – che riprendono anche qualnto previsto negli articoli precedenti sul risarcimento in forma specifica e/o per equivalente – e l’allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale (viene introdotta la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale).

Gli ultimi quattro articoli del Ddl Concorrenza inerenti il settore assicurativo si occupano dell’ultrattività della copertura RC professionale, di una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa – con il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle nuove norme – e della portabilità dei fondi pensione. Per quanto riguarda quest’ultimo articolo, viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene infine rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all’interno della categoria professionale di riferimento.

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Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

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