Opinione della Settimana

DDL concorrenza: da RC Auto a polizze assicurative, cosa cambia

Comparazione Rc Auto Imc

(Autore: Giuseppe Rocco – Ipsoa)

Il disegno di legge sulla concorrenza prevede una serie di significative innovazioni in ambito assicurativo. Un corposo pacchetto interviene in materia di rc auto con l’obiettivo di ridurre i costi per il consumatore e combattere le frodi. In aggiunta nel ddl concorrenza vi sono previsioni sulla ultrattività della rc professionale della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi nel periodo di operatività della copertura. Nella parte dedicata ai servizi bancari si potenziano le disposizioni sulla trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui

Il disegno di legge Guidi che dà attuazione al provvedimento annuale sulla concorrenza contiene una serie di significativi interventi in ambito assicurativo.

Il “nucleo centrale” della “lenzuolata” è rappresentato dalle misure in materia di rc auto ma vi è una previsione anche con riferimento alla rc professionale e specifiche disposizioni in materia di credit protection insurance. Vengono attribuiti poi all’IVASS i poteri di controllo e monitoraggio delle nuove misure con particolare riferimento alle disposizioni in materia di riduzione dei premi e agli obblighi di pubblicità e comunicazione in fase di offerta contrattuale.

Gli interventi precedenti

E’ utile ricordare brevemente i precedenti tentativi posti in essere nel recente passato su un tema particolarmente delicato qual è quello della rc auto, tema sul quale come Paese siamo ben lontani dall’Europa. Particolarmente eloquenti a tal proposito le evidenze riportate in un recente ed interessante Quaderno sul raffronto internazionale pubblicato dall’Ivass. Lo studio opera una comparazione tra i prezzi medi pagati, per la sola responsabilità civile auto, dagli assicurati italiani e quelli di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

La media dei premi del periodo 2008-2012 evidenzia che in Italia viene corrisposto un premio medio r.c.auto di tariffa (401 euro) maggiore di 144 euro (56 per cento in più) rispetto alla media (257 euro). Gli assicurati italiani, in dettaglio, hanno sostenuto spese per il costo dei sinistri – premio puro – (329 euro) più elevate del 48,8 per cento (108 euro) della media (221 euro) e del 39,6 per cento (21 euro) per le commissioni di acquisizione e spese di amministrazione nel loro insieme (74 euro).

La situazione più recente disponibile per la ricerca (2012) evidenzia peraltro una differenza del premio medio di tariffa italiano rispetto alla media U.E. ancora più elevata rispetto a quella riscontrata per il periodo 2008-2012 (154 euro, pari al 58 per cento in più) a fronte di un decremento del costo sinistri di 38 euro (premio puro da 329 a 291, pari al 42 per cento sopra la media) e di un aumento di tre euro per i costi per commissioni e le spese di gestione (da 74 a 77).

Andando a profili più strettamente normativi il Legislatore era intervenuto, nel 2012, con una serie di importanti misure, incluse nel decreto “Concorrenza” (D. L. n. 1/2012) e nel decreto “Crescita bis” (D. L. n. 179/2012), molte delle quali recepivano precedenti segnalazioni al Parlamento e al Governo in materia di r.c. auto. Precedente inattuato che ha costituito spunto di riflessione per il Governo Renzi è stato poi il Decreto Destinazione Italia del 2013 con uno specifico art. 8 poi stralciato in materia di rc auto che il Governo Letta aveva ripreso in uno specifico disegno di legge che ne riprendeva i contenuti. Si prevedeva nello specifico che le compagnie avessero la facoltà di proporre all’assicurato l’installazione della scatola nera, in sede di stipula del contratto. Se avesse acconsentito, l’assicurato avrebbe fruito di uno sconto di almeno il 7 per cento. Per indurre un comportamento virtuoso e ottemperante al dettato normativo si contemplava poi una sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro in caso di mancata pubblicità o comunicazione da parte della compagnia assicuratrice. Le compagnie ogni anno avrebbero stabilito poi se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi, avvalendosi di società di riparazione convenzionate, con riduzione del premio in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento.

Ulteriore misura era costituita dalla non cedibilità del diritto al risarcimento del danno. Si contemplava ancora la possibilità della riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato avesse accettato la clausola contrattuale, che le assicurazioni avrebbero dovuto obbligatoriamente proporre, in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro dovevano essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non poteva essere di misura inferiore al 7 per cento. Ulteriore profilo, con riferimento alla lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, erano disposte in materia testimoniale in caso di sinistri.

Le nuove misure in rc auto

Quali sono le principali previsioni del nuovo disegno di legge?

Si richiamano in primo luogo obblighi di trasparenza da parte degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese.

A tal fine, prosegue la norma, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

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