(Autore: Antonio Ciccia, Avvocato in Torino – Ipsoa)
Nell’imminenza del 15 aprile 2015, data fissata per la presentazione del 730 precompilato, resta da definire ancora il nodo delle coperture assicurative per i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. La questione coinvolge gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro. I professionisti sono responsabili per gli errori commessi in sede di apposizione del visto di conformità e sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 per cento, che sarebbe stata richiesta al contribuente
L’operazione del 730 precompilato è avvitata al rebus delle coperture assicurative, che devono garantire lo Stato dai rischi di visto infedele al modello fiscale.
Si fronteggiano, da un lato, la necessità di avere la garanzia di incasso e, dall’altro, l’esigenza di non pagare premi elevati o sproporzionati e l’esigenza anche di una corretta valutazione del rischio.
Intanto il tempo stringe e la soluzione non sembra ancora a portata di mano.
Analizziamo i termini della questione.
Chi interessa
La questione coinvolge i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730. Questa è attività propria degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro.
Inoltre per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi.
In base all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 22, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati. Il massimale, in entrambe le norme, deve rispettare una soglia minima.
Le norme prevedono:
- l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale, precedentemente fissata in due miliardi di lire
- l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, se l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
I professionisti sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni. Inoltre il professionista e il responsabile dell’assistenza fiscale che devono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele.
La copertura assicurativa ha per oggetto i danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
I professionisti che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa possono anche utilizzare la polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Inoltre il professionista è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente copia del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata.
L’Agenzia delle entrate ha specificato che, nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale, la polizza assicurativa può essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale.
Responsabilità per visto infedele
I professionisti sono responsabili per gli errori commessi in sede di apposizione del visto di conformità e sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 per cento, che sarebbe stata richiesta al contribuente.
La responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele; nessuna responsabilità scatta, invece, se l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, l’Agenzia delle entrate può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità, o l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni fino ad inibire tale facoltà in caso di ripetute violazioni, commesse successivamente al periodo di sospensione.
Inoltre è prevista la sospensione per un periodo da tre a dodici mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale rilasciata al Caf, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni e anche quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza.
Polizze assicurative
Il problema delle coperture assicurative è di duplice natura. Il primo profilo concerne la copertura del versamento delle imposte. Se la garanzie deve coprire anche le tasse non versate, siamo di fronte a una esposizione incerta e non ancorabile a parametri statistici.
Il secondo profilo riguarda direttamente i professionisti in relazione alla copertura delle sanzioni a carico dei soggetti abilitati al visto.
Nell’imminenza del 15 aprile 2015, data fissata per la presentazione del 730 precompilato si stanno svolgendo riunioni tecniche tra rappresentanti delle istituzioni, delle professioni e delle compagnie assicurative per definire il tassello delle coperture e dei premi.