(Autore: Paola Sanna – Quotidiano del Lavoro)
Il reddito derivante dalla Quir, la quota integrativa della retribuzione determinata dalla scelta di trasformare il Tfr in quote mensili corrisposte in busta paga, è tassato in forma ordinaria e l’Irpef corrispondente si somma a quella generata dalla retribuzione del normale periodo di paga dando luogo a capienza di imposta sui redditi di lavoro dipendente.
Questo, in sintesi, quanto precisato dal ministero dell’Economia in risposta alla problematica circa il passaggio di un soggetto a basso reddito da contribuente incapiente a capiente.
Come già anticipato dal Sole 24 Ore del 15 aprile (cfr. «Con la Quir in busta accesso al bonus Renzi», di Paola Sanna), la scelta di optare per il Tfr in busta paga, da parte di un lavoratore con Irpef netta a zero in conseguenza dell’applicazione delle detrazioni di imposta spettanti, può avere un interessante riflesso in termini economici, laddove proprio per effetto della Quir sia originata un’imposta a debito.
Il passaggio interpretativo si è reso necessario poiché il Dpcm 29/2015 – istitutivo della Quir – ha previsto che la quota di Tfr in busta paga non incida «ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo» per la determinazione della spettanza del bonus Renzi, ma nulla ha disposto in merito alla possibilità che l’Irpef da questa originata possa essere utilizzata per considerare un soggetto capiente, anche ai fini del credito di imposta in argomento.
Su queste pagine era stata dunque avanzata l’ipotesi che la presenza di imposta a debito, indipendentemente dal fatto che questa fosse determinata da normale retribuzione o da Quir, potesse far sorgere il diritto alla percezione del bonus Renzi, fino a quel momento non fruito per assenza di Irpef da versare in capo al lavoratore/sostituito di imposta.
Dopo la conferma arrivata dal sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, in risposta a un question time della commissione Finanze della Camera, in presenza di redditi con Irpef netta a zero, l’aumento di reddito imponibile derivante dalla Quir in misura tale da realizzare un’imposta a debito, determina un vantaggio economico pari al valore annuo dello stesso bonus Renzi, (qualora ovviamente sia spettante per l’intera misura in relazione all’anzianità di servizio nel periodo di imposta). Il ministero dell’Economia ha precisato che se l’Irpef derivante dalla Quir concorre a formare imposta netta a debito, trasforma un contribuente da incapiente a capiente, anche ai fini della fruizione del bonus Renzi.
Pertanto, precisa ancora il ministero, se per questi contribuenti divenuti capienti grazie alla Quir si verificano i tre presupposti per il diritto al credito e cioè:
- La produzione di reddito da lavoro dipendente e assimilato, così come individuati dall’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir;
- In misura non superiore a 24.000 euro (con correttivo fino a 26.000);
- Con imposta netta a debito, dopo aver applicato le detrazioni di imposta previste dal comma 1 dello stesso articolo 13;
- Gli stessi maturano il diritto alla percezione del bonus fissato dal legislatore in 960 euro, rapportati al periodo di lavoro nell’anno.