Opinione della Settimana

Accordo Unione Europea-Svizzera, anche le assicurazioni nello scambio dati

Unione Europea - Svizzera (Foto di Béatrice Devènes) Imc

(di Valerio Vallefuoco – Il Sole 24 Ore)

Gli obblighi e le informazioni da trasmettere. Le comunicazioni riguarderanno tutti i conti a prescindere dagli importi. In caso di richiesta «prevale» l’intesa con l’Italia

Lo scambio automatico di informazioni tra Svizzera e Ue coinvolgerà non solo le banche ma anche le società di gestione e le imprese di assicurazione. Lo prevede il protocollo di modifica dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea, firmato due giorni fa a Bruxelles (cfr. “La Svizzera dice addio al segreto bancario: operativo dal 2018 l’accordo con la Ue sullo scambio di dati”, di Beda Romano, Il Sole 24 Ore, 28.05.2015).

L’accordo in vigore viene completamente modificato e trasformato in un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni. Il protocollo attua lo standard globale di scambio delle informazioni tra Svizzera e Ue e adegua la clausola sullo scambio automatico di informazioni su richiesta all’attuale standard globale dell’Ocse (articolo 26 del modello di convenzione dell’Ocse) per favorire il contrasto all’evasione fiscale.

Anche a tal fine l’accordo non prevede di limitare lo scambio a conti di importo superiore a una certa soglia, proprio perché così si sarebbe potuto facilmente eludere i controlli ripartendo le attività tra diverse istituzioni finanziarie. Le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione non sono soltanto le banche e gli istituti di custodia ma anche altre istituzioni finanziarie, come, ad esempio, le società di gestione e le imprese di assicurazione. Sono escluse dal novero dei soggetti obbligati alla trasmissione le entità che difficilmente possono essere utilizzate a fini di evasione fiscale (ad esempio alcuni organismi di investimento collettivo).

Le informazioni che devono essere scambiate possono essere suddivise in tre gruppi:

  • l’identificazione del titolare del conto, sia esso una persona fisica o un’entità; oggetto di scambio sono le informazioni su nome, indirizzo, codice fiscale, eccetera;
  • l’individuazione del conto; essa riguarda anche l’istituzione finanziaria in cui il conto è detenuto. I conti oggetto di comunicazione sono quelli di persone fisiche ed entità (compresi trust e fondazioni), sebbene lo standard comune di comunicazione di informazioni contenga anche l’obbligo di verifica di entità passive e l’eventuale comunicazione delle persone fisiche che esercitano il controllo su queste entità.

In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga raggirato grazie all’interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti sono i conti di custodia, i conti di deposito, le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di un’istituzione finanziaria, i contratti assicurativi (ma non tutti, solo quelli per i quali i valori maturati possono essere quantificati). Nonsono oggetto di comunicazione i conti di alcuni soggetti, tra i quali ad esempio, le entità statali, le organizzazioni internazionali, le banche centrali;

  • la quantificazione degli importi detenuti in Svizzera; in questo caso le informazioni da comunicare dipendono dal tipo di conto (conto di custodia, di deposito, altri conti). In ogni caso saranno trasmessi i dati riferiti ai saldi di conto e agli interessi, dividendi, redditi da determinati prodotti assicurativi, incassi derivanti dalla cessione di attività finanziarie e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto.

Le prime informazioni, da trasmettere entro settembre 2018, riguarderanno il 2017. Sotto un profilo procedurale, le informazioni vengono trasmesse alle autorità fiscali della giurisdizione di residenza dell’istituzione finanziaria che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali della giurisdizione di residenza del titolare del conto.

L’accordo prevede anche uno scambio di informazioni su richiesta. La novità non riguarda però quei Paesi, come l’Italia, che hanno già raggiunto un accordo per integrare i propri trattati con la Svizzera con le previsioni contenute nell’articolo 26 del modello Ocse.

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